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Avv. Cardia: “Principio di univocità capo saldo della normativa sulle vlt”

23 agosto 2012 - 07:15

“Con la pronuncia di questi giorni del Tribunale Amministrativo del Lazio sulle videolottery viene sostanzialmente legittimato il cosiddetto 'Principio dell’Univocità' che lega, in qualche misura, a un 'ambiente dedicato' un solo concessionario  ed il proprio Sistema di Gioco, chiarito con la circolare Aams del 30 novembre 2010 ma che è stato oggetto di critiche da parte di alcuni per l’asserita presenza di un problema di limitazione della libertà di concorrenza e di un problema di carenza di previsione normativa”. A parlare è il legale, esperto di gioco e concessioni pubbliche, Geronimo Cardia, intervenuto nel procedimento in difesa di alcuni concessionari , puntando proprio sull'affermazione di tale principio.  Per questa ragione GiocoNews.it ha chiesto al legale un commento specifico sulla pronuncia del Tar che pone fine a una diatriba che si protrae da ormai un anno e mezzo e sulla quale si erano concentrate le attenzione degli addetti ai lavori. Vlt: no a due concessionari in una stessa sala, principio di univocità legittimo secondo il Tar Lazio

Scritto da Ac


“Avvicinandosi ai temi posti a difesa del contenuto e del senso del Principio si scorge la convinzione che in realtà non vi sia una limitazione della libertà di concorrenza, che si tratta di una misura che risponde ad esigenze di natura tecnica proprie delle Vlt, di una misura con cui è stata assicurata la tutela di interessi anche superiori, quali l’affidamento del giocatore e l’ordine pubblico, e che le norme di riferimento delle Vlt la presuppongano inequivocabilmente. Questi temi, in effetti, sembra siano stati presi in considerazione dai giudici del Tar del Lazio  come si evince dalle motivazioni contenute nella sentenza”, aggiunge Cardia.

“Sulla mancanza di una limitazione della libertà di concorrenza s’è detto che i concessionari, non essendo produttori di giochi, sono in grado di stipulare più accordi con più fornitori e, dunque, di offrire una pluralità di giochi alle sale interessate;  inoltre, la concorrenza tra i Concessionari per l’allestimento delle sale non può ritenersi esclusa ma semplicemente anticipata al momento della selezione e della sottoscrizione del relativo contratto da parte dei titolari delle sale”.

“Sempre a difesa del Principio s’è sostenuto che le esigenze di natura tecnica che legittimano la presenza del medesimo trovano origine in una serie di aspetti della normativa riservata alle Vlt. Si pensi prima di tutto al regime delle comunicazioni che ciascun Concessionario è tenuto ad effettuare con riferimento a ciascuna sala. Ebbene, gli importi relativi alle sale non possono essere comunicati congiuntamente da due (o più) concessionari conviventi, atteso che i sistemi dei medesimi non sono tecnicamente concepiti dalla normativa di settore per dialogare tra loro.”
Ma c’è di più.  “Tra le norme di spicco riservate alle Vlt vanno ricordate quelle relative ai premi erogabili che sono di importi veramente rilevanti come quelli assicurati con i Jackpot.    Ebbene, v’è una norma fondamentale che pone un limite invalicabile  e centrale per la stabilità del sistema:    l’articolo 7, comma 2, del D.D. 22.01.2010 prevede che 'L’importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sala è pari a euro 100.000,00'. E’ chiaro che sarebbe impossibile da un punto di vista tecnico per due o più Concessionari conviventi assicurare il rispetto di detto limite posto che, come detto, i sistemi dei medesimi non sono tecnicamente concepiti dalla normativa di settore per dialogare tra loro.    Peraltro, è bene rammentare che gli sconfinamenti dei limiti alla erogazione dei premi costituiscono violazione sanzionata in modo rilevante dall’ordinamento di settore”. E proprio tale passaggio è stato illustrato dai giudici del Tar che ne hanno illustrato la centralità nella sentenza.

“S’è precisato infine che il Principio dell’Univocità risponde poi ad esigenze superiori – conclude Cardia - e la mente torna al Jackpot ed all’esigenza di misurare con precisione e trasparenza assoluta l’utilizzo del medesimo:  esso da solo è ritenuto idoneo a costituire un elemento determinante nella scelta operata dagli utenti-giocatori di giocare con il sistema di gioco di un Concessionario piuttosto che di un altro (in quanto esistono Jackpot di sistema), ovvero di entrare in una sala piuttosto che in un’altra (in quanto, come detto, esistono Jackpot di sala).  Ed in situazioni così delicate è necessario assicurare che nella stessa sala non vi sia commistione delle offerte di gioco (delle offerte di Jackpot), per evitare di ledere un principio che è alla base della stabilità del sistema, noto come il principio dell’affidamento del giocatore (in questo caso di entrare o no in una sala in cui si partecipa a questa o a quella vincita, di questo o quel concessionario)”.

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