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Cassazione: 'Frequentare sala giochi non viola obblighi di sorveglianza speciale'

30 agosto 2019 - 15:31

La Cassazione annulla condanna a tre mesi per uomo che ha frequentato una sala giochi sebbene sottoposto a sorveglianza speciale.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Frequentare sala giochi non viola obblighi di sorveglianza speciale'

“Nella specie l'imputazione fa riferimento a una condotta, consistente nella frequentazione di un locale sala-giochi, che avrebbe violato le prescrizioni di non trattenersi in esercizi pubblici e di partecipare a pubbliche riunioni. Ma, in realtà il decreto applicativo della misura non contiene, né avrebbe potuto legittimamente contenere una prescrizione tanto vasta e indeterminata - oltre che immotivatamente limitativa -da riferirsi all'accesso a ogni esercizio aperto al pubblico. Né la sala giochi, giacché costituisce appunto un esercizio aperto al pubblico, è parificabile ai luoghi invece pubblici ove si tengono pubbliche riunioni”.

 

Lo evidenzia la Corte di Cassazione nella sentenza con cui annulla senza rinvio - perché il fatto non sussiste - la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ha condannato il ricorrete alla pena di mesi tre di arresto poiché ritenuto responsabile del reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (di  cui all'art. 75 1 comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011), accertato il 29 aprile 2014.
 
 
La condotta contestata, consistita nella frequentazione di un pubblico esercizio adibito a sala-giochi, non poteva integrare la violazione delle richiamate prescrizioni della misura di prevenzione, concernenti invece il divieto di presenziare a pubbliche riunioni”, si legge nella sentenza della Cassazione.
 
 
I giudici di merito hanno, per altro verso, fatto riferimento alla violazione della prescrizione - enunciata nel decreto applicativo e però non menzionata nel capo di imputazione - di non frequentare bettole o osterie. Ma, è evidente che si tratta di luoghi che, secondo le comuni nozioni e definizioni, hanno caratteristiche che non si addicono per nulla a quelle di un moderno locale per scommesse autorizzate. Sicché, quest'ultima lettura dei giudici di merito implica un'assimilazione che travalica ogni esigibile percezione del contenuto precettivo.
In conclusione, nessuna delle strade tracciabili consente oggettivamente di configurare la condotta integrante il reato che viene contestato all'imputato”.
 

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