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Tar Veneto: 'Orari gioco Regione, restano anche poteri dei Comuni'

18 giugno 2020 - 09:00

Il Tar Veneto boccia ricorso contro delibera di giunta regionale su limiti orari e poteri dei Comuni, che possono aggiungere ulteriori fasce di chiusura.

Scritto da Redazione
Tar Veneto: 'Orari gioco Regione, restano anche poteri dei Comuni'

"A differenza di quanto sostenuto in ricorso, non pare che la legge regionale n. 39/2019, abbia obliterato il potere riconosciuto ai Comuni ai sensi dell’art. 50, comma 7, del Tuel.
Altresì, nemmeno pare condivisibile l’interpretazione proposta in ricorso dell’Intesa della Conferenza unificata ex art. 1, comma 936, della legge n. 208/2015 e dell’inciso, in essa contenuto, relativamente alle fasce di interruzione del gioco, interpretazione che condurrebbe, nella prospettiva di parte ricorrente, ad una incomprimibile facoltà della sale giochi di esercitare la propria attività per un totale di 18 ore giornaliere".

Questo il verdetto del Tar Veneto, che con un'ordinanza ha respinto l’istanza di sospensione cautelare avanzata da una società contro la deliberazione della giunta regionale avente ad oggetto l'adozione provvedimento di cui all’art. 8 "Limitazioni all’esercizio del gioco" della legge regionale n. 38 del 10 settembre 2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”. Deliberazione della Giunta Regionale n.120/CR del 5 novembre 2019”, limitatamente alla parte in cui è stato disposto che "nelle predette fasce i Comuni non potranno consentire in alcun modo l’utilizzo delle apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e ss.mm. I Comuni possono, invece, aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale” e dell’ordinanza sindacale del Comune di Thiene che a febbraio 2020 ha disposto “di confermare in otto ore l’orario di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco – Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/giochi/UD del 27/07/2011) ex artt. 86 e 88 Tulps, dando atto che gli stessi sono coerenti con le fasce di interruzione previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2006 del 30/12/2019”".
 
I giudici amministrativi quindi ribadiscono che "nell’ottica di un bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello di tutela della salute pubblica perseguito dagli enti resistenti".
 

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