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Cds conferma Domodossola: 'Non si possono limitare tutti i giochi'

05 giugno 2018 - 09:16

Il Consiglio di Stato conferma l'ordinanza del Comune di Domodossola (Vb), giusto limitare solo gli apparecchi da gioco.

Scritto da Fm
Cds conferma Domodossola: 'Non si possono limitare tutti i giochi'

 

"Il regolamento impugnato è un atto amministrativo generale e, considerata la previsione dell’art. 13 l. 7 agosto 1990, n. 241, il Comune 'non aveva dunque nessun obbligo di confrontarsi preventivamente con le associazioni di categoria degli operatori del settore, né tantomeno con i singoli soggetti interessati, quali il ricorrente'.
Il regolamento comunale è sottratto alle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo come previsto dall’art. 13 l. 7 agosto 1990, n. 241, ritiene il Collegio che il Comune era libero di individuare i titolari degli interessi coinvolti dalle misure regolamentari da interpellare. A questo proposito, la scelta di sottoporre la bozza di regolamento al parere delle associazioni del commercio e dell’artigianato (come si legge nella delibera consiliare) appare ragionevole: esse sono rappresentative anche degli interessi dei gestori di sale giochi (che rientrano, in effetti, tra le attività commerciali presenti sul territorio comunale). L’assunto dell’appellante secondo cui gli interessi dei commercianti e degli artigiani sarebbero contrastanti con quelli dei gestori di sale giochi è una petizione di principio non sorretta da alcuna giustificazione, e che, comunque, non trova riscontro nel contenuto degli atti impugnati; in essi il parere espresso dalle associazioni sulla bozza di regolamento non è riportato e, dunque, ben potrebbe avere contenuto coerente con le perplessità esposte dall’appellante nel ricorso".

Questa una delle motivazioni con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dal titolare di una società di gestione di sale Vlt contro il Comune di Domodossola e l'Asl Vco - Azienda Sanitaria Locale di Verbano - Cusio – Ossola, per la riforma della sentenza del Tar Piemonte  concernente l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Domodossola recante “Approvazione del regolamento comunale per le sale giochi  e per l'installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento e da gioco” e del regolamento con la stessa adottato; nonché per l'annullamento di ogni atto a essa presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto dal ricorrente.
 

Oggetto del contendere la delibera 29 novembre 2016 n. 84, con cui il Comune di Domodossola ha adottato il “Regolamento per le sale giochi e per l’installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco” che prevede all’art. 9, rubricato “Orari di apertura sala giochi e di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, c. 6 del Tulps”, limitazioni degli orari all’apertura delle sale giochi dalle ore 10 alle ore 24 di tutti i giorni, compresi i festivi, mentre gli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all’art. 110, c. 6 lett. a e b del Tulps, collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del Tulps (sale gioco, bar, ristoranti,alberghi) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del Tulps (sale scommesse, sale bingo, sale Vlt, ecc), nonché negli esercizi commerciali, nelle rivendite dei tabacchi e nelle ricevitorie lotto possono restare in funzione dalle ore 14 alle ore 18 e dalle ore 20 alle ore 24 di tutti i giorni, compresi i festivi.
 
La società ricorrente, si legge nella sentenza, "gestendo esclusivamente slot machines, ha dovuto limitare l’orario della sua attività – che in precedenza si svolgeva dalle ore 9 alle ore 1 – dalle ore 14 alle ore 18 e dalle ore 20 alle ore 24".
 
Per il ricorrente tale "scelta sarebbe irragionevole perché il legislatore regionale ha scelto di limitare solo il funzionamento orario degli apparecchi da gioco (le c.d. slot machines: art. 110, commi 6 e 7 Tulps), senza, peraltro, distinguere, in tale categoria, tra gli apparecchi installati all’interno delle sale da gioco professionali ovvero in altri esercizi commerciali (come tabaccherie, bar)" ma per i giudici "non può ritenersi irragionevole la scelta di limitare gli orari di apertura delle sale da gioco per contrastare il fenomeno della ludopatia, né discriminatoria la misura, avendo, anzi, il legislatore considerato tutti gli esercizi commerciali nei quali possono essere installati apparecchi da gioco".
 
Ritiene "il Collegio che la limitazione oraria stabilita dal Comune di Domodossola sia proporzionata perché comporta il minor sacrificio possibile per l’interesse dei privati gestori delle sale da gioco in relazione all’interesse pubblico perseguito: resta consentita l’apertura al pubblico dell’esercizio (dalle ore 10 alle 24), che potrà, dunque, continuare a svolgere la sua funzione ricreativa (con eventuale vendita di alimenti, snack, bevande), mentre sono limitati i tempi di funzionamento degli apparecchi prevalentemente nel periodo mattutino. La ragione è comprensibile: si inducono i soggetti maggiormente a rischio ad indirizzare l’inizio della giornata verso altri interessi, lavorativi, culturali, di attività fisica, distogliendo l’attenzione dal gioco. Si tratta, infine, di misura adeguata perché, pur comportando, certamente, una riduzione dei ricavi, e, in questo senso, un costo per i privati, può essere efficacemente sostenuta mediante una diversa organizzazione dell’attività di impresa. D’altra parte, i dati forniti nell’atto d’appello non paiono significativi, poiché la flessione delle giocate, con conseguente riduzione dei ricavi, non può essere ritenuta conseguenza diretta ed immediata della sola limitazione degli orari disposta dal Comune. Varie, infatti, sono le circostanze idonee ad influire sul numero di giocate e, tra queste – è da sperare – anche la riduzione dei giocatori patologici che misure come quelle disposte dal Comune di Domodossola intendono conseguire. Misure analoghe, sia pure adottate con strumenti diversi, sono state considerate legittime dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2016, n. 2519; sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4861; sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794; sez. V, 30 giugno 2014, n. 3271)".
 
 
Vero che "il Comune di Domodossola poteva adottare (anche) altre decisioni in attuazione della premessa assunta, di voler contrastare il fenomeno della ludopatia, ciò non toglie che quella assunta – la limitazione oraria con le modalità in più momenti esposte – sia ragionevole; quel che è sicuramente irragionevole è proprio la scelta che l’appellante propone: la limitazione di tutti i tipi di gioco in qualsiasi forma si svolgano sull’intero territorio comunale".
 
Respinto anche l'assunto dell’incostituzionalità della norma regionale per contrasto con l’art. 41 della Costituzione. Per il Consiglio di Stato "il contrasto non sussiste: l’art. 41 Cost. consente al legislatore di stabilire limiti all’iniziativa economica imprenditoriale a tutela dell’utilità sociale; tale locuzione è stata intesa come comprensiva di tutti i diritti che ricevano pari tutela a livello costituzionale, tra i quali, in primo luogo, il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost.. Nei casi – come quello in esame – di possibile interferenza dell’attività imprenditoriale con la salute dei cittadini spetta al legislatore operare il necessario bilanciamento degli interessi, anche ponendo limiti all’esercizio della prima (cfr. in materia di limitazioni orarie imposte alle farmacie, Corte cost. 4 febbraio 2003, n. 27; l’orientamento risale a Corte cost. 14 marzo 1964, n. 21 sulla limitazione dell’orario notturno della panificazione)".

 

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