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Tar Puglia: 'Sì a legittimità costituzionale legge Puglia sul Gap'

20 aprile 2016 - 15:00

Il Tar Puglia respinge ricorso esercente contro diniego Scia e conferma legittimità costituzionale legge Puglia sul Gap.

Scritto da Fm
Tar Puglia: 'Sì a legittimità costituzionale legge Puglia sul Gap'

 


"Non è accoglibile la spiegata istanza cautelare per difetto, in primo luogo, del fumus boni juris atteso il disposto dell’art.7 comma 2 L.R. 43/13 e ravvisandosi, allo stato, a parere del Collegio, la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale della norma citata alla luce delle considerazioni esposte nella sentenza del Tar Puglia – Bari n. 700/15".

Con questa motivazione i giudici del Tar Puglia respingono il ricorso del titolare di un locale pubblico contro il Comune di Torre Santa Susanna per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dell'Ufficio Attività Produttive che ha respinto la Scia - Segnalazione certificata di inizio attività da lui presentata.


I giudici sottolineano che il diniego di Scia non sembra riguardare i tre giochi meccanici esenti da nulla osta e ritengono "insussistente anche il periculumin mora posto che l’attività di Bar allo stato già esercitata dalla ricorrente non risulta interessata dal provvedimento impugnato".


Intanto, a breve, è atteso il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla costituzionalità della legge pugliese sul Gap dopo la richiesta fatta in tal senso dalla sezione prima di Lecce del Tar della Puglia

 

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