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Tar Veneto: 'Gioco, limiti di Bardolino supportati dai dati dell'Asl'

04 aprile 2017 - 11:54

Il Tar Veneto conferma i limiti orari al gioco vigenti a Bardolino (Vr) in quanto supportati dai dati dell'Asl su diffusione locale del Gap.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Gioco, limiti di Bardolino supportati dai dati dell'Asl'

 


"L’ordinanza impugnata, conforme al Regolamento, risulta adeguatamente motivata con riferimento all’esigenza di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico".

Questo uno dei motivi con cui il Tar Veneto ha respinto il ricorso di una società di gioco contro il
Comune di Bardolino (Vr) per l'annullamento della disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro e del divieto di esercitare attività di sala dedicata Vlt disposto per la violazione del distanziometro connesso a tale normativa.


"I dati forniti dalla ASL 22, evidenziano, comunque, che la diffusione del fenomeno della ludopatia ha riguardato anche l’ambito territoriale considerato. E’ verosimile ritenere che il numero reale delle persone affette da Gap sia ancora maggiore rispetto a quello indicato dall’Asl, atteso che una parte significativa del fenomeno resta sommerso in quanto molti soggetti ludopatici, poiché provano vergogna o perché sottovalutano la propria patologia o per altre ragioni, non si rivolgono alle strutture sanitarie", evidenziano i giudici.

 

"Prive di pregio sono anche le censure con cui la ricorrente lamenta la violazione della libertà d’impresa, delle norme di liberalizzazione delle attività economiche e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, tutela dell’affidamento e disparità di trattamento: parimenti infondate sono le censure con cui si lamenta la violazione della normativa eurounitaria in tema di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi.
La libertà di iniziativa economica non è assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 Cost.).
La normativa nazionale in tema di liberalizzazione delle attività economiche e degli orari dei pubblici esercizi consente alle autorità pubbliche di porre limiti e restrizioni all’attività economica per evitare danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale (cfr. art. 1, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27; art. 3, comma 1, lett. c, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148; in termini anche Corte Costituzionale, sentenza 200 del 20.7.2012)", conclude la sentenza.
 

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