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Tar Brescia conferma distanze slot da luoghi sensibili

19 maggio 2014 - 13:47

“Il Tar della Lombardia, sezione di Brescia, ha bloccato l’installazione di nuove slot machine nel comune di Goito (Mn), in un locale che non rispettava la nostra norma sulle distanze minime dai luoghi sensibili”. Lo afferma l’assessore regionale al Territorio e Urbanistica Viviana Beccalossi, commentando l’ordinanza del Tar.

Scritto da Mc
Tar Brescia conferma distanze slot da luoghi sensibili


“La sezione del Tar di Brescia – sottolinea Viviana Beccalossi – cita espressamente il provvedimento regionale, che prevede una distanza minima di 500 metri da scuole, ospedali, chiese, oratori e centri di aggregazione giovanile. Entro questo raggio, infatti, non possono più essere installati nuovi apparecchi. La norma sulle distanze sia sempre più applicata nei Comuni lombardi, che la utilizzano per far svolgere controlli dalla Polizia locale e sanzionare, come avvenuto ad esempio recentemente a Milano e a Brescia, i locali non in regola. La sentenza di Brescia – aggiunge Beccalossi – segue quella emessa a marzo dal Tar di Milano, che con uguali motivazioni aveva fermato un’apertura a Cantù. È la prova dell’efficacia delle nostre norme, che vengono riconosciute e fatte rispettare anche nelle sedi giudiziarie, fermando i ricorsi e dandoci di fatto ragione. Come è avvenuto nel caso di Goito – conclude Viviana Beccalossi- la Regione ha sostenuto con la propria avvocatura le ragioni del Comune. Lo voglio sottolineare con forza, in quanto anche le più piccole amministrazioni, che magari guardano con timore il fatto di dovere sostenere spese legali in un momento economicamente molto difficile, devono sapere che Regione Lombardia è al loro fianco”.

 

LE MOTIVAZIONI – Secondo i giudici, “la ratio del divieto imposto alla vicinanza degli apparecchi con le strutture capaci di erogare facilmente denaro è di immediata evidenza, potendo alimentare l’inclinazione al gioco compulsivo (T.A.R. Liguria, sez. II – 5/2/2014 n. 197)”, “il T.A.R. Milano (sez. IV – 6/3/2014 n. 339), investito dell’incidente cautelare su questione che appare analoga, ha statuito che non sussiste “… il necessario fumus boni iuris del ricorso in considerazione dell’apparente piena cogenza della legge regionale n. 8/2013, almeno riguardo ai profili di cui l’istante contesta l’applicazione, e che, in ogni caso, nel bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti nella vertenza, su quello meramente economico della ricorrente prevalga quello alla tutela della salute pubblica che le disposizioni normative regionali tendono a perseguire” “la giurisprudenza recente (T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 10/3/2014 n. 2729, che richiama T.A.R. Trento – 20/6/2013 n. 206) ha affermato che, secondo quanto prevede il Decreto legge “Balduzzi” 13/9/2012 n. 158 conv. in L. 8/11/2012 n. 189, la legge statale e quella regionale non confliggono tra loro né si elidono ma, anzi, concorrono, ciascuna nel proprio ambito, e secondo opzioni temporali e metodologiche differenziate ma in reciproca sintonia, al perseguimento dello stesso obiettivo, costituito da una materia (salute) su cui Regioni e Provincie autonome esercitano competenza legislativa concorrente, con il solo limite del ‘rispetto dei principi fondamentali’ stabiliti dalle leggi dello Stato, come indicato all’art. 117, terzo comma, della Costituzione”. I giudici evidenziano che “uno dei principi fondamentali del predetto decreto è sicuramente rappresentato proprio da quello che si può definire di ‘prevenzione logistica’, in base al quale tra i locali ove sono installati gli apparecchi da gioco e determinati luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione deve intercorrere una distanza minima, ritenuta plausibilmente e ragionevolmente idonea ad arginare, sotto il profilo della ‘vicinitas’, i richiami e le suggestioni di facile ed immediato arricchimento”.

I giudici danno inoltre atto che “la citata sentenza del T.A.R. Lazio ha altresì dato conto delle scelte compiute dai legislatori regionali e provinciali, taluni dei quali hanno previsto una distanza minima di 300 metri – in particolare ‘… l’art. 5-bis della legge della Provincia di Bolzano 13 maggio 1992, n. 13; l’art. 13-bis della legge della provincia di Trento legge 14 luglio 2000, n. 30; l’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40)’ – mentre in altre Regioni tale distanza è stata determinata in 500 metri”, che “ad avviso del Collegio una distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili, chiaramente finalizzata ad assicurare un’applicazione uniforme della norma all’interno del territorio lombardo, rientra nella discrezionalità del legislatore regionale, la quale trova il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute” e che “il citato limite non appare superato, perché a fronte del quadro normativo vigente i legislatori regionali e provinciali hanno fissato la distanza di cui trattasi entro un margine variabile da 300 a 500 metri”. “Non è indifferente – si legge ancora - l’ulteriore scelta legislativa compiuta con il D.L. 158/2012, il quale all’art. 5 ha disposto l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (l.e.a.) estendendoli alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione da ludopatia”.

 

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