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Agcm: “Giochi, serve elevata esaustività informativa”

30 giugno 2014 - 14:42

Si parla anche di gioco nella Relazione sull’attività 2013 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. L’Agcm ricorda che “nel corso del 2013, è entrato in pieno regime il nuovo Regolamento per le procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore del settembre 2012.

Scritto da Amr
Agcm: “Giochi, serve elevata esaustività informativa”

Per effetto di tale Regolamento l’Autorità può individuare priorità di intervento, anche temporali, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Inoltre, il nuovo Regolamento consente di non dare seguito a segnalazioni relative a condotte isolate, ovvero il cui impatto risulta circoscritto (c.d. de minimis).

L’Autorità ha così potuto adottare una policy orientata ad alcune priorità di azione, individuate in funzione del grado di pregiudizio arrecato al comportamento economico del consumatore e al funzionamento dei mercati. La valutazione concernente il pregiudizio attuale e potenziale per i consumatori tiene conto del numero di istanze ricevute in merito alla medesima pratica commerciale; della debolezza del target destinatario della pratica; della capacità economica del professionista; della diffusione della pratica; dell’entità complessiva del danno economico potenzialmente derivabile dalla pratica. Quanto all’idoneità della pratica di incidere sul corretto funzionamento dei mercati, si prende in considerazione il possibile ostacolo alla concorrenza tra gli operatori connesso alla stessa (ad esempio, gli ostacoli frapposti alla mobilità dei consumatori); il grado di trasparenza informativa richiesto in mercati nuovi e non regolamentati (ad esempio, quello dell’e-couponing) o in mercati che per loro natura necessitano di elevata esaustività informativa (ad esempio, quello dei farmaci, cosmetici e integratori, prodotti alimentari o giochi e scommesse).

 

LA TUTELA DEL CONSUMATORE - Quanto all’attività svolta, “numerosi casi hanno, inoltre, avuto a oggetto la corretta applicazione delle disposizioni che tutelano il consumatore successivamente alla stipula del contratto con il professionista (c.d. diritti post vendita), con particolare riguardo al tema delle garanzie offerte e al diritto di recesso, in termini di mancata trasparenza dell’informativa e/o di ostacolo all’esercizio del diritto. Ancora, tenendo conto dell’attuale fase di incertezza economica, l’Autorità è intervenuta in maniera rigorosa sulle pratiche commerciali che fanno leva proprio sulle difficoltà economiche in cui versano molti consumatori e utenti (ad esempio, in materia di recupero crediti, prodotti finanziari, false offerte di lavoro, giochi d’azzardo, ecc.)”.

 

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