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Maxi penali slot, Cassazione: 'Tutelare interesse pubblico'

07 maggio 2018 - 13:32

La Corte di Cassazione ritiene inammissibili i ricorsi di Global Starnet e Hbg contro le maxi penali per le slot, per i giudici va tutelato l'interesse pubblico.

Scritto da Fm
Maxi penali slot, Cassazione: 'Tutelare interesse pubblico'

 


"L'autonomia decisionale riguarda la gestione dell'impresa così come le previsioni di guadagno e di rendimento ma tale autonomia incontra il limite costituito dalla necessità di conformarsi alla realizzazione degli interessi pubblici normativamente fissati con le modalità predeterminate dalla amministrazione concedente con il provvedimento concessorio. Su questo rilevante segmento di attività, in quanto attuativo della funzione pubblica, il controllo di legalità è pienamente esercitabile in quanto il soggetto privato s'inserisce nell'iter procedimentale del soggetto pubblico titolare dell'interesse pubblico da realizzare e ne diventa compartecipe (Cass. S.U. 7663 del 2017) non rilevando al riguardo la sussistenza di rimedi endocontrattuali ancorché diretti a sanzionare condotte inadempienti analoghe o, come già evidenziato in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la diversa valutazione fornita in sede di accertamento giurisdizionale degli obblighi contrattuali nascenti dalla concessione".

Lo sottolinea la Corte di Cassazione nel ritenere inammissibile il ricorso proposto Global Starnet - controricorrente Hbg - contro la Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti aveva citato in giudizio nove società concessionarie per l'Agenzia delle dogane e dei  dei Monopoli del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa
della rete per la gestione telematica del gioco lecito con vincite in denaro mediante apparecchi di cui all'art. 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Alle predette società (ed ai dirigenti dei Monopoli per quanto di loro competenza) era stato "contestato di aver colpevolmente ritardato le procedure di attivazione e conduzione della rete telematica alla quale collegare gli apparecchi destinati al gioco, così frustrando lo scopo che l'amministrazione pubblica si era prefissa, di controllare in tempo reale il flusso di gioco e così combattere il gioco illecito.
Il danno derivato dal mancato raggiungimento delle predette finalità doveva individuarsi nello sperpero delle molteplici risorse finanziarie impiegate per realizzare l'obiettivo, nelle minori entrate e nella irrealizzabilità del controllo di legalità".

Nella sentenza, i giudici delle Cassazione evidenziano che la "finalità dei due sistemi di controllo è del tutto separata e non sovrapponibile. Il gioco d'azzardo, così come realizzato dai cd. videogiochi, intanto è stato ritenuto in via legislativa lecito in quanto
potesse essere svolto in regime di concessione amministrativa e ove finalizzato a contrastarne gli abusi ed in particolare la ludopatia. Per questa peculiare ma prioritaria finalità sono stati previsti a carico dei concessionari oneri consistenti nella realizzazione di un collegamento telematico reticolare e completo da attuare unitamente al sistema di registrazione e verifica della trasparenza economica del flusso delle scommesse. La mancata predisposizione del primo dei sistemi di collegamento e controllo può trovare una giustificazione nell'ambito  della dinamica contrattuale, in correlazione e comparazione con le altre obbligazioni, e tenuto conto della novità della strumentazione, ma non riguarda il controllo di effettività ed efficacia del sistema,
rispetto al quale assume valore il parametro dell'attuazione dell'interesse pubblico sotteso al trasferimento di funzioni pubbliche al concessionario.
All'interno della netta separazione tra i due ambiti che si è illustrata, la proporzionalità riguarda il merito dell'accertamento svolto dalla Corte dei Conti e non la giurisdizione. Non si ritiene di conseguenza rilevante la questione di pregiudizialità euro unitaria prospettata, non avendo alcuna incidenza sul rapporto tra le due giurisdizioni la
dedotta violazione del principio eurounitario della concorrenza, attesa la più volte richiamata specificità dell'attività svolta dai concessionari e la peculiarità della cornice legislativa che ne consente l'esercizio in concessione, in funzione di prevenzione e repressione di condotte caratterizzate da un elevato potenziale di pericolosità ed esposte a gravi illeciti anche di natura penale".
 

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