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Cassazione: 'Manomettere slot per evadere è frode informatica'

01 giugno 2018 - 12:09

La Corte di Cassazione ribadisce che manomettere le slot al fine di evadere non è peculato, ma frode informatica.

Scritto da Mc
Cassazione: 'Manomettere slot per evadere è frode informatica'

 La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata dal titolare di una sala giochi "limitatamente ai capi I e IV dell'imputazione e limitatamente alla quantificazione delle spese del procedimento in favore della parte civile Comune di Caltanissetta con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta" e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Secondo la Cassazione chi manomette gli apparecchi per non versare il Preu, non commette il reato di peculato, ma quello di frode informatica.

 

"Tuttavia - osserva ancora il P.G. - la Corte distrettuale non aveva riconosciuto il concorso formale del delitto di frode informatica con quello di peculato, richiamando una giurisprudenza di legittimità che il ricorrente ritiene non condivisibile. Secondo questa richiamata giurisprudenza, nella truffa gli artifici e i raggiri costituiscono uno degli elementi costitutivi del reato e sono antecedenti all'appropriazione fraudolenta del bene altrui e l'appropriazione - che determina il momento consumativo del reato - costituisce un posterius, ossia l'effetto dell'attività fraudolenta. Nel peculato, invece, i termini sono invertiti perché il soggetto agente (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio) ha già, per effetto della sua funzione, il possesso del bene del quale si appropria e che segna il momento consumativo del reato e l'eventuale condotta fraudolenta costituisce un posterius privo di rilevanza giuridica, che serve per occultare il reato già consumato. Ne consegue che - sempre secondo gli insegnamenti di quella giurisprudenza non condivisa dal Pg ricorrente - l'elemento distintivo tra i due reati andrebbe individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione,
ricorrendo il reato di peculato quando il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi, invece, il reato di frode informatica quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno. Applicando tale principio al caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto che gli artifici e raggiri furono posti in essere dai concessionari antecedentemente all'appropriazione fraudolenta del denaro spettante allo Stato (percentuale del 13,5 percebto) e lo furono proprio al fine di realizzare la suddetta appropriazione e dunque quest'ultima costituì un posterius, ossia l'effetto dell'attività fraudolenta", si legge. Ne consegue "la necessità - secondo le doglianze del ricorrente - di applicare il concorso formale tra il reato di peculato e quello di truffa"

 

 

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