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Roma, Tar Lazio: ' Sì a limiti gioco, rientrano in poteri del sindaco'

21 gennaio 2019 - 15:31

Il Tar Lazio conferma la validità dell'ordinanza oraria e del regolamento sul gioco varati a Roma fra il 2017 e il 2018.

Scritto da Fm
Roma, Tar Lazio: ' Sì a limiti gioco, rientrano in poteri del sindaco'

“Il sindaco di Roma Capitale era fornito del potere di emanare l’ordinanza censurata”.

Lo evidenzia il Tar Lazio nella sentenza con cui ha respinto il ricorso mosso da una società titolare di 3 autorizzazioni rilasciate dal Questore della Provincia di Roma per l'installazione e l'uso dei sistemi di gioco contro il Comune di Roma per l'annullamento dell'ordinanza del sindaco del 6 giugno 2018, avente ad oggetto "Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del Tulps, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del Tulps" e del regolamento del Comune di Roma "Sale da Gioco e Giochi leciti" adottato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 31 del 9 giugno 2017.

 

In particolare, non “sussiste alcun contrasto tra il citato 'Regolamento sale da gioco e giochi leciti' e la legge regionale n. 5 del 2013, come asserito da parte ricorrente, poiché il citato Regolamento ha l’espressa finalità, anche attraverso la disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, di “preservare e tutelare la salute pubblica” con il fine di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dall'utilizzo delle dette apparecchiature e, pertanto, appare coerente con la ratio della normativa regionale che ha demandato al Consiglio regionale la predisposizione di un piano integrato socio-sanitario, per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da Gap (Gioco d'Azzardo Patologico).
La finalità dell’ordinanza adottata dal sindaco di Roma Capitale è, infatti, prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico e, in considerazione del chiaro tenore letterale delle premesse, non è revocabile in dubbio la sua riconducibilità nell'ambito della materia 'tutela della salute', così come non è contestabile che 'al pari delle altre dipendenze, l'allontanamento del soggetto a rischio dalla fonte che genera il problema patologico rappresenta un efficace deterrente” (Tar Campania, sent. n. 2347/2017)”.
 
Nelle premesse dell’ordinanza si dà, ricordano i giudici, “contezza dei dati acquisiti, all’esito di un’attenta istruttoria condotta dall’Amministrazione capitolina”, raccogliendo i dati tratti dal Sistema Informativo Regionale Dipendenze del Lazio presso i Ser.D (Servizi pubblici per le Dipendenze) delle ASL del Lazio relativi a persone in trattamento per problematiche relative al gioco d’azzardo patologico.
 
La sentenza poi evidenzia come venga “rispettato il principio di proporzionalità, così come appare garantito un idoneo contemperamento degli interessi: da una parte la tutela della salute e del benessere individuale e collettivo, dall’altra la libertà di iniziativa economica e la tutela del lavoro.
È, infatti, evidente che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, sia a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie.
Occorre, infine, precisare che l’ordinanza impugnata determina gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, ovunque installati e collocati, mentre ne sono esclusi tutti i giochi che non avvengono tramite apparecchi o che non erogano vincite in denaro, per cui tali orari non riguardano l’apertura e la chiusura delle sale bingo, ma il funzionamento di detti apparecchi, ove nelle stesse fossero installati.
L’uniformità degli orari per il funzionamento degli apparecchi per tutte le tipologie di esercizi che possano prevederli, così come l’orario indifferenziato per tutto il territorio comunale, appaiono ragionevolmente giustificati e del tutto proporzionati rispetto all’intento di prevenire la trasmigrazione degli utenti dall’una all’altra tipologia di esercizi, ovvero dall’una all’altra zona del territorio comunale, fenomeni che verosimilmente si verificherebbero invece in caso di diversificazione di orari e di zone.
Tanto ad ulteriore riprova della logicità e della proporzionalità delle limitazioni orarie previste”.
 

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