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Gioco, Tar Emilia: 'Parchi e giardini fra luoghi sensibili, rinvio al merito'

13 febbraio 2020 - 15:23

Il Tar Emilia Romagna rinvia al merito ricorso su inserimento delle aree verdi fra i 'luoghi sensibili' per le attività di gioco e ne boccia uno su proroga a delocalizzazione.

Scritto da Fm
Gioco, Tar Emilia: 'Parchi e giardini fra luoghi sensibili, rinvio al merito'

Doppia pronuncia del Tar Emilia Romagna in materia di attuazione della legge regionale sul gioco.

Nel primo caso, il tribunale amministrativo ha accolto con un'ordinanza l’istanza cautelare presentata da una società contro l’Unione della Romagna Faentina per il provvedimento con cui è stato determinato il divieto di prosecuzione dell’attività di sala scommesse e per il regolamento in cui ha previsto l’inserimento di “parchi e giardini” nella mappatura dei luoghi sensibili.

Oggetto di ricorso anche la deliberazione del consiglio comunale di Faenza con cui è stata approvata la mozione avanzata dai residenti della Zona Orto Bertoni costituitisi nel “Comitato Orto Bertoni libero dal gioco d’azzardo” al fine di vedere integrata la mappatura delle “zone sensibili” contenuta nel regolamento approvato dal consiglio dell’Unione della Romagna Faentina.
Per il Collegio, ad un primo, sommario esame della causa, il ricorso contiene "elementi in base ai quali si rende opportuno, ai fini di una migliore tutela di entrambe le parti in causa, una celere fissazione dell’udienza pubblica di discussione della controversia nel merito ex art. 55 co 10 cod. proc. amm".
L'udienza pubblica di discussione della causa nel merito quindi è stata fissata al 27 maggio 2020.
 
 
"DELOCALIZZAZIONE SALA, NIENTE PROROGA" - Con una seconda ordinanza il Tar Emilia Romagna inoltre ha respinto l’istanza cautelare presentata da una società contro il Comune di Riccione per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego alla proroga di 6 mesi per la delocalizzazione di una sala giochi chiesta, a sensi della delibera regionale n. 831/17 e 68/19, emesso nel dicembre 2019. Questa la motivazione espressa dai giudici amministrativi: "La ricorrente non ha comprovato che dal provvedimento in questa sede impugnato (diniego proroga dei termini per chiusura sala giochi) sia derivato alla stessa un pregiudizio connotato da particolare gravità e da attualità, tenuto anche conto del fatto, comprovato dall’amministrazione comunale e non contestato da parte ricorrente, dell’avvenuta chiusura dei locali in cui la società svolge la propria attività di sala giochi".

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