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Viminale: 'Manutenzione apparecchi, prima comunicazione ai prefetti'

15 aprile 2020 - 10:45

La circolare inviata dal ministero dell'Interno sull'attuazione del Dpcm del 10 aprile ribadisce che le aziende per fare manutenzione degli apparecchi devono darne comunicazione preventiva alle Prefetture.

Scritto da Redazione
Viminale: 'Manutenzione apparecchi, prima comunicazione ai prefetti'

Si parla - indirettamente - di manutenzione degli apparecchi da gioco nella circolare inviata dal ministero dell'Interno alle Prefetture italiane in merito all'attuazione del Dpcm del 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del Covid-19.

Come noto, infatti, il decreto consente agli operatori di rispondere alla necessità di provvedere alla momentanea accensione degli apparecchi per evitare il rischio di deterioramento delle schede di gioco dovuto all'esaurimento delle batterie installate nei circuiti in caso di spegnimento delle macchine per un periodo eccessivo di tempo.

"Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto dall’art. 2, comma 12, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture", si legge nella circolare inviata dal ministero dell'Interno.

"La generalizzata previsione del meccanismo della preventiva comunicazione ai fini della prosecuzione delle attività offre l’occasione per approfondire alcuni aspetti emersi dal monitoraggio sin qui svolto dei dati relativi alle comunicazioni ricevute e ai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Dpcm 22 marzo 2020, attuato per il tramite del prospetto riepilogativo quotidianamente aggiornato con i contributi delle Ssll".
 
 
In proposito, si legge ancora nella circolare, "al fine del progressivo miglioramento dell’efficacia delle attività poste in essere, è stato rilevato un notevole divario tra il dato delle comunicazioni trasmesse alle Prefetture e quello delle relative attività istruttorie intraprese, che tuttavia - come noto - non debbono necessariamente concludersi con un provvedimento espresso, che invece si impone, nella forma della sospensione prefettizia, soltanto qualora le risultanze istruttorie abbiano fatto emergere
l’insussistenza dei presupposti legittimanti.
Pertanto, tenuto anche conto che tale divario può scontare la possibile incidenza, nella rilevazione numerica, di comunicazioni pervenute, ma non dovute, da parte di titolari di attività produttive ricomprese nei codici Ateco ovvero di altre attività comunque legittimate ad operare, questo Ministero provvederà a fornire una nuova versione, opportunamente modificata e integrata, del prospetto riepilogativo dei dati concernenti la rilevazione di cui trattasi.
Inoltre, al fine di supportare le attività in corso, anche sulla base delle positive esperienze di talune Prefetture, si richiama l’attenzione sulla necessità di proseguire nelle proficue interlocuzioni collaborative già avviate, in primo luogo, con gli uffici delle Regioni, che ora potranno consolidarsi nella prevista eventuale adozione del provvedimento di sospensione sentito il presidente della Regione.
Tali interlocuzioni dovranno, altresì, proseguire anche con gli altri enti territoriali competenti, le Camere di commercio, le rappresentanze di categoria, i Comandi provinciali della Guardia di finanza, nonché gli altri soggetti istituzionali interessati, ricorrendo, ove ritenuto opportuno, alla stipula di appositi protocolli operativi.
In particolare, al personale del Corpo della Guardia di finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, potrà essere demandato lo svolgimento di specifici controlli e riscontri - a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali - circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite".
 

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