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Cds conferma limiti al gioco di Roma: 'Tutelati primari interessi pubblici'

13 luglio 2020 - 13:59

Il Consiglio di Stato conferma i limiti orari al gioco del Comune di Roma, ribadendo che l’intesa sul riordino siglata in Conferenza unificata del 2017 non ha 'valore cogente'.

Scritto da Fm
Cds conferma limiti al gioco di Roma: 'Tutelati primari interessi pubblici'

Nuova conferma per l'ordinanza oraria sul gioco varata dal Comune di Roma nel 2018.

Il Consiglio di Stato ha infatti respinto l’appello di un concessionario per la riforma della sentenza del Tar Lazio che due anni fa ha bocciato il ricorso diretto a far valere la violazione dell’intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni – Enti locali.

Con la sua sentenza, il Consiglio di Stato ribadisce che l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni e Comuni non ha “efficacia cogente”, in quanto non ancora recepita da alcun atto normativo, e conferma integralmente la sentenza di primo grado, per il mancato rispetto dell’orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento, fissato “dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi”, con ulteriore previsione di obbligo di spegnimento degli stessi “tramite l’apposito interruttore elettrico” nelle ore di sospensione del funzionamento, durante le quali, inoltre, dovevano essere mantenuti “non accessibili”.

 

I giudici sottolineano: “Quanto allo spegnimento degli apparecchi con conseguente scollegamento dalla rete telematica, è evidente che, per il principio di non contraddizione che governa l’ordinamento, non potrebbe qualificarsi inadempimento ad un obbligo convenzionale il rispetto di una prescrizione imposta da un’ordinanza comunale.
Occorrerà, dunque, por mano alla disciplina convenzionale al fine di rendere omogenee le previsioni, considerato che, come in precedenza chiarito, le prescrizioni contenute nell’ordinanza sono rivolte alla tutela di primari interessi pubblici.
Quanto al secondo profilo, l’inaccessibilità imposta dall’ordinanza può essere agevolmente garantita mediante l’apposizione di un cartello di divieto ovvero attraverso un nastro delimitativo dell’area del locale nella quale sono posizionati gli apparecchi e, per questo, non può dirsi imposizione impraticabile ovvero eccessivamente gravosa”.
 

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