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Apparecchi gioco anomali, Tar: 'Sì a sospensione licenza noleggiatore'

12 maggio 2021 - 16:02

Il Tar Lazio conferma sospensione della licenza a noleggiatore che non ha controllato conformità degli apparecchi da gioco per poter ricondurre le anomalie riscontrate dalla Finanza ai produttori.

Scritto da Fm
Apparecchi gioco anomali, Tar: 'Sì a sospensione licenza noleggiatore'

"Il ricorrente, in qualità di proprietario e gestore, non ha allegato alcun elemento volto a dimostrare di aver posto in essere le dovute attività di verifica e di controllo della conformità degli apparecchi alle specifiche tecniche in modo da poter dare consistenza alla riconduzione delle anomalie riscontrate ai produttori degli stessi, e di dimostrare che nel corso della gestione abbia tenuto una condotta diligente, essendo stato quindi correttamente chiamato a rispondere degli illeciti accertati dalla Guardia di Finanza, in conformità al sistema ed ai principi che sottendono alla responsabilità per violazioni amministrative".

Ad evidenziarlo è il Tar Lazio nella sentenza con cui rigetta il ricorso di un imprenditore contro il Comune di Pomezia, per l'annullamento della sospensione, per 30 giorni, della licenza, di cui lo stesso è titolare per il noleggio di macchine distributrici e giochi elettromeccanici, sulla base delle risultanze di due verbali della Guardia di Finanza, che in esito ai sopralluoghi effettuati presso due diversi esercizi commerciali, ha riscontrato la presenza di manomissioni negli apparecchi da gioco presenti di proprietà del ricorrente.
 

Secondo i giudici amministrativi, "parte ricorrente – oltre ad aver avuto piena contezza dei verbali della Guardia di Finanza di accertamento delle infrazioni, allo stesso consegnati in quanto presente ai sopralluoghi e dallo stesso firmati in calce, con conseguente piena conoscenza degli elementi costitutivi dell’illecito – ha pienamente esplicato i propri diritti partecipativi durante il procedimento di autotutela attivato, su impulso del ricorrente stesso, per l’annullamento della sanzione della revoca della licenza, con la conseguenza che nessun avviso di avvio del procedimento fosse ulteriormente necessario, dal momento che il ricorrente aveva già presentato le proprie deduzioni e argomentazioni difensive, pienamente esplicando i propri diritti difensivi con riferimento al procedimento sanzionatorio inerente le risultanze dei verbali della Guardia di Finanza.
Né parte ricorrente ha illustrato, in corso di giudizio, nuove e diverse argomentazioni rispetto a quelle già prospettate all’Amministrazione o nuovi elementi in fatto che avrebbe potuto introdurre nel procedimento e che avrebbero potuto condurre ad una determinazione di contenuto diverso".
 

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