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Awp e Iva: Cassazione shock, cestinati 15 anni di giurisprudenza

17 giugno 2021 - 14:51

Una clamorosa pronuncia della Cassazione sentenzia contro l’esenzione dei proventi percepiti dagli esercenti nei primi anni di esercizio delle slot.

Scritto da Redazione
Awp e Iva: Cassazione shock, cestinati 15 anni di giurisprudenza


L’imponibilità ad Iva dei proventi percepiti e dichiarati dagli esercenti nei primi anni di gestione delle reti di apparecchi è da ritenere legittima. E, a quanto pare, insindacabile. Come emerge dalla Corte di Cassazione, che, attraverso una serie di pronunce delle scorse ore, sembra porre fine e a un lunghissimo contenzioso che dura ormai da 15 anni. Ignorando, tuttavia, le tantissime sentenze dei giudici regionali che si sono susseguite nel tempo, andando a riproporre e confermare, “nel merito”, le presunzioni proposte dagli Uffici erariali su esercizi decorsi da qualche lustro.

Come un fulmine a ciel sereno, dunque, arriva in queste ore sul settore degli apparecchi da intrattenimento una pronuncia che ha a dir poco del clamoroso. Anche per via del suo carattere definitivo, trattandosi della Corte Suprema e, quindi, del terzo grado di giudizio. Solo che il cielo sopra all’industria del gaming nel suo complesso, in questo momento, è tutt’altro che sereno: anzi, appare fin troppo scuro e burrascoso, tra gli effetti del Covid e quelli dell’annosa questione territoriale. A cui si aggiunge, oggi, anche una questione fiscale.
 
L’oggetto del contendere è infatti l’esenzione dall’Imposta sul valore aggiunto per i proventi percepiti dagli esercenti sulla raccolta delle slot, relativamente ai primi anni di gestione della rete delle new slot. Con la Corte che, attraverso una serie di sentenze definitive, sembra scrivere la parola “fine” sul contenzioso. Anche se, con tutta probabilità, c’è ora da attendersi il ricorso all’istanza di revocazione da parte degli operatori coinvolti, sulla base di quello che viene ritenuto un (evidente) errore formale, visto che le pronunce di oggi assorbono peraltro anche il diritto al non pagamento delle sanzioni per incertezza normativa.
 
IL CASO – In realtà il contenzioso non è unico, ma la vicenda dell’esenzione Iva racchiude diversi filoni che si sono sviluppati sul territorio a partire dall’avvento sul mercato delle Awp nel lontano 2004, complice anche la novità e l’incertezza normativa nell’ambito della gestione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, tenuto conto della quasi totale mancanza, almeno per il primo decennio, di circolari, chiarimenti e disposizioni da parte dell’Amministrazione pubblica.
Tra tutti i filoni che si sono sviluppati, il primo ha riguardato la pretesa imponibilità dei proventi da slot percepiti dagli esercenti, sviluppatosi a partire dal 2007 per le prime annualità di esercizio della raccolta mediante Awp, che ha riguardato inizialmente solo alcune regioni (Sardegna, Emilia Romagna) per poi espandersi su tutto il territorio. Con atti molto simili tra loro, svariate Direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate hanno accertato la presunta evasione di Iva a migliaia di esercenti, coinvolgendo in solido anche i gestori di apparecchi convenzionati, per il pagamento delle relative sanzioni (per mancata autofatturazione degli importi percepiti dagli esercenti) e ciò nonostante la maggior parte dei gestori si fosse già adeguata ai più corretti criteri di rilevazione contabile della propria quota di competenza, senza iscrivere tra i costi la quota riferita agli esercenti.
Pur tenuto conto della particolarità della materia del contendere e della peculiarità dei primi modelli contrattuali predisposti dalla maggior parte dei concessionari di rete, che tendevano ad interagire prevalentemente con i gestori, a cui veniva richiesto di gestire i rapporti con i propri esercenti di riferimento, concordando le percentuali di ripartizione e l’erogazione dei relativi compensi, è apparso subito chiaro come detti proventi rientrassero a pieno titolo nel regime di esenzione, per l’evidenza che, in assenza delle due figure chiave di collaboratori non si potesse realizzare la raccolta di giocate da parte dei concessionari. L’articolo 10 della legge Iva (Dpr 633/72), prevede che “sono esenti da Iva le operazioni relative all’esercizio del Lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi a pronostici riservati allo Stato(…) nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse (…) ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate". L’articolo 1, comma 497 della legge n.311/2004 infatti estendeva l’esenzione alla raccolta delle giocate con gli apparecchi con vincita in denaro (di cui al comma 6 dell’art 110 del Tulps), anche relativamente “ai rapporti tra i concessionari della rete ed i terzi incaricati della raccolta stessa, espressamente citati come gestori ed esercenti".
In particolare, l’errore presupposto dell’Agenzia delle entrate – contestato sistematicamente di fronte ai giudici tributari – consisteva nel ritenere imponibili i compensi degli esercenti in quanto considerati estranei  alla filiera dell’esenzione equivocando con quanto indicato dalla Circolare 21/E del 2005, che ricomprendeva nell’abito della imponibilità, “tutti gli altri rapporti” intercorrenti tra gestori ed esercenti, che esulassero dalla collaborazione alla raccolta di giocate in favore dei concessionari (che, come scritto più volte su questa rubrica, erano riferite, nella ratio della stessa circolare, alla gestione di tutti gli altri apparecchi da intrattenimento o ai rapporti di mera locazione di spazi concessi dall’esercente al gestore). Una tesi che, negli anni e con sempre maggior frequenza, ha ottenuto sentenze di accoglimento dei ricorsi presentati da gestori ed esercenti, da parte dei giudici delle commissioni tributarie adite, a cui hanno fatto seguito gli appelli degli uffici tributari. Appelli anche in questo caso, per quanto di mia conoscenza, tutti rigettati dalle commissioni tributarie regionali, che hanno confermato che, in assenza del ruolo chiave dell’esercente, non si sarebbe potuta perfezionare alcuna raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi Awp.
 
GLI SVILUPPI - Ebbene, ciò che accade oggi è che, con quattro separate sentenze, la Suprema Corte ha clamorosamente rovesciato l’orientamento giurisprudenziale, confermando l’imponibilità ad Iva dei proventi percepiti e dichiarati dagli esercenti nei primi anni di convenzione, cassando le relative sentenze dei giudici regionali, riproponendo e confermando, “nel merito”, le presunzioni proposte dagli Uffici erariali su esercizi decorsi da oramai 15 anni.
Una sentenza in particolare, è ancora più sorprendente alla luce del fatto che lo stesso sostituto procuratore intervenuto all’Udienza (e dunque la “pubblica accusa” tributaria) avesse concluso il proprio intervento chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall’Ufficio. Per una sorta di “schiaffo” (ulteriore) al settore, basato unicamente sul presupposto dell’interesse erariale, prima ogni altra cosa: in una soluzione che viene tuttavia recepita da molti addetti ai lavori come in spregio all’operato non solo degli operatori stessi e dei consulenti da loro incaricati, ma anche di centinaia di giudici tributari che hanno approfondito, compreso e giudicato a favore dell’esenzione, sulla scorta anche di una analoga giurisprudenza comunitaria.
 
LE CONSEGUENZE - In realtà, va detto, non si tratta in concreto di nulla di troppo allarmante, ad oggi, per gestori ed esercenti che dal 2014, si vedono rendicontati direttamente dai concessionari le proprie quote di compensi alla luce dei chiarimenti formulati dalla Circolare 2014 “Sale giochi e biliardi” che ha finalmente fatto chiarezza sui più corretti criteri contabili da perseguire. Ma nulla cambia rispetto ai primi anni di vigenza delle concessioni nei quali, come oggi, gestori ed esercenti risultavano i protagonisti indispensabili per la raccolta di giocate e, come tali, indipendentemente dalle formulazioni contrattuali, avevano pieno diritto ad iscrivere i propri compensi in esenzione da Iva.
 
 

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