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Tar: 'Gioco, limiti orari di Ferrara adeguati e proporzionati'

15 ottobre 2021 - 11:11

Il Tar Emilia Romagna ribadisce validità dei limiti orari al gioco e inefficacia dell'intesa Stato Regioni sul riordino del 2017, in quanto non recepita da decreto del Mef.

Scritto da Fm
Tar: 'Gioco, limiti orari di Ferrara adeguati e proporzionati'

“Allo stato attuale delle conoscenze, non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta di introduzione di una sorta di 'proibizionismo', che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari”.

Parola del Tar Emilia Romagna, che con due sentenze rigetta i ricorsi di altrettante società contro l'ordinanza con cui il Comune di Ferrara nel 2016 ha stabilito un arco temporale massimo per l’esercizio dell’attività di gioco lecito sul territorio: dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 21 di tutti i giorni, festivi compresi.

 

Secondo i giudici amministrativi, “l’ordinanza impugnata contiene un puntuale riferimento alle esigenze di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo dei cittadini, al cui soddisfacimento è preordinata – attraverso la lotta alla dipendenza da gioco cui è strumentale – la riduzione oraria degli apparecchi per il gioco lecito in tutto il territorio comunale. Con riguardo alla dipendenza da gioco d’azzardo, il provvedimento sindacale richiama i dati rilevati dal Sert (Servizio dipendenze) dell’Asl di Ferrara, che attesta un 'incremento esponenziale del numero di pazienti affetti da questa patologia e presi in carico da servizi' da 62 casi nel 2010 ai 133 del 2014 con una crescita del 114,51 percento, senza considerare i giocatori patologici che non si rivolgono alle strutture sanitarie e i cosiddetti 'soggetti a rischio'”.
 
La sentenza quindi evidenzia che “l'ordinanza impugnata appare sorretta da un’adeguata istruttoria, tenuto conto dell’ulteriore rilievo sul peso economico complessivo del gioco d’azzardo (inteso non in senso dispregiativo ma come fondato su alea e rischio) legato all’uso di slot machine e videolottery (oltre il 55 percento della quota di volume d’affari secondo la stima del Cnr – Consiglio nazionale delle ricerche)”.
 
Per i giudici, l'amministrazione comunale nel caso di specie ha “realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie” .
 
Respinti anche i motivi di ricorso che chiamano in causa l'intesa per il riordino del gioco pubblico sancita dalla Conferenza Stato Regioni del settembre 2017.
La sentenza infatti ricorda che l'ordinanza sindacale di Ferrara è stata emanata “prima che fosse approvata”.
In questo contesto, inoltre, “non può ragionevolmente configurarsi una 'totale paralisi' dell'attività amministrativa di contrasto alla ludopatia in attesa dell’approvazione dell’Intesa, la quale, peraltro, risulta allo stato attuale inefficace in quanto non ancora recepita in apposito decreto del ministro dell'Economia come espressamente richiede la richiamata norma di legge”.
 

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