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Decreto Dignità, nel testo entra anche l'aumento Preu per slot e Vlt

12 luglio 2018 - 10:32

Nel decreto Dignità entra anche l'aumento del Preu per le slot e le Vlt e l'esenzione per le manifestazioni di sorte locali.

Scritto da Anna Maria Rengo
Decreto Dignità, nel testo entra anche l'aumento Preu per slot e Vlt

Era nell'aria, anche se si pensava che sarebbe stato rinviato a un atto successivo. Invece, è con il decreto Dignità che scatta l'aumento del Preu.  Come si legge nel testo finale bollinato dalla Ragioneria di Stato e che Gioco News ha potuto visionare, è previsto che quello per le slot passi, dal 1° settembre 2018, al 19,25 percento e quello per le Vlt al 6,25 percento, a copertura dei minori introiti derivanti dal divieto totale di pubblicità previsto dal decreto stesso, e dal 1° maggio 2019 rispettivamente al 19,5 e al 6,5 percento.

Nel testo finale, relativamente alle eslusioni dal divieto, vengono inserite, oltre alle lotterie nazionali a estrazione differita e ai loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, "le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430".

Modificata anche la norma transitoria fissata al comma 5 sulla validità dei contratti di pubblicità "in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore".

Infine, è stato aggiunto un ultimo comma 7 che prevede che "agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6".

 

IL TESTO DEFINITIVO

Articolo 9
(Divieto di pubblicità di giochi e scommesse)


1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158. convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovrimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazioni differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo e del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

3. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
 
5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
 
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 percento e nel 6,25 percento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° settembre 2018, e nel 19,5 percento e nel 6,5 percento a decorrere dal 1° maggio 2019.
 
7. Gli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.

 

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