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La Manovra in Senato: tassa sulle vincite e gara apparecchi le misure sul gioco

03 novembre 2019 - 19:16

Trasmessa in Senato la Manovra 2020: in materia di gioco prevista la tassazione delle vincite e l'anticipo della gara per gli apparecchi.

Scritto da Amr
La Manovra in Senato: tassa sulle vincite e gara apparecchi le misure sul gioco

Il disegno di legge di bilancio per il 2020 è stato bollinato ed è stato trasmesso in Senato. Da domani, lunedì 4 novembre, inizierà il suo iter parlamentare. Confermate le misure sui giochi che erano state inserite nelle bozze non definitive: l'anticipo della gara per le concessioni per le slot e le Vlt e la tassazione delle vincite; per quanto riguarda quelle alle Vlt inferiori a 500 euro sarà dell'1,9 percento dal 1° maggio 2020 non più dell'1,8 percento come era invece stato disposto nell'ultima bozza. Da segnalare anche l'attribuzione al Mef del compito di fissare regole uniformi sul territorio italiano in merito alla distribuzione dei punti di gioco.

Resta invariata la parte relativa al rinnovo delle concessioni di slot e Vlt.
Con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, verranno assegnate le seguenti concessioni: a) 250mila diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a); b) 58mila diritti (per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b); c) 35mila diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a); d) 2.800 diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6; e) 50 diritti per poter offrire gioco a distanza.
Le concessioni hanno durata di nove anni, non rinnovabile.

IL TESTO INTEGRALE DELLE DISPOSIZIONI SUI GIOCHI

Articolo 92

(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)
l. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e
non discriminatoria, le seguenti concessioni:
a) 250.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modifazioni da
collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 1.400 per ogni diritto, con un'offerta minima di 10.000 diritti;
b) 58.000 diritti (per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 15.500 per ogni diritto, con un offerta minima di 2.500 diritti;
c) 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;
d) 2.800 diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore ad euro 30.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;
e) 50 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d'asta non inferiore ad euro 2.000.000 euro per ogni diritto.
2. Le concessioni di cui al comma 1 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d'asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giomi dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.
3. Possono partecipare alle selezioni di cui al presente articolo i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti ne li' ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.
4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle gare e la collocazione dei punti vendita di gioco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'interno, sono fissate regole uniformi per tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione dei punti di gioco.

Articolo 93
(Incremento del prelievo sulle vincite)
l. Il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma l, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nelle
seguenti misure:
a) 1,9 per cento dal 1 maggio 2020 e 1,3 percento dal 1 gennaio 2021, per la vincita o parte di essa fino a 500 euro;
b) 15 per cento, dal 1 maggio 2020, per la parte della vincita eccedente euro 500.
2. A decorrere dal 1 marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 20!2, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 15 percento.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

 

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