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Consiglio Calabria: 'Distanze gioco, altri 2 anni di tempo per adeguarsi'

28 aprile 2020 - 14:29

Il consiglio regionale della Calabria di oggi, 28 aprile, approva Pdl del presidente Domenico Tallini che dà alle attività di gioco altri 2 anni di tempo per adeguarsi al distanziometro.

Scritto da Redazione
Consiglio Calabria: 'Distanze gioco, altri 2 anni di tempo per adeguarsi'

La seduta del consiglio regionale della Calabria di oggi, 28 aprile, ha visto l'approvazione di una norma importante per le attività di gioco, che devono sottostare al distanziometro compreso nel testo unico per la legalità, vale a dire la legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza".

L'assemblea infatti ha approvato la proposta del presidente Domenico Tallini di dare 48 mesi di tempo per adeguarsi alle norme, rispetto ai 24 previsti originariamente.

Le attività di gioco già autorizzate al momento dell'entrata in vigore della legge, che avrebbero dovuto spegnere gli apparecchi entro questo mese, avranno come nuova "scadenza" il mese di aprile 2022.


La proposta era inserita nella Pdl “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 13/2019, 32/1996, 43/2016, 24/2013 e 6/2019”, approvata per come emendata.
 
L'ARTICOLO SUL GIOCO - Il testo unico sulla legalità, promosso dal consigliere Arturo Bova - che più volte ha puntato il dito contro la mancata attuazione delle norme - nell'articolo 19 prevede per i Comuni la facoltà di limitare l'apertura delle sale da gioco e scommesse e di tutti i locali pubblici con offerta di gioco per otto ore giornaliere, e non oltre le ore 22.  Ha quindi introdotto un distanziometro di 300 metri per i Comuni con popolazione fino ai 5mila abitanti e di 500 per quelli con popolazione superiore. Poi un piano integrato per il contrasto e la prevenzione del Gap, l'emanazione del logo "No Slot" per chi sceglie di non installare o disinstallare apparecchi da gioco, la formazione obbligatoria per i gestori e il personale delle sale, il supporto amministrativo ai Comuni in caso di avvio di azioni legali collegate al gioco, il divieto di pubblicità, anche sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione Calabria non concede il proprio patrocinio per gli eventi che ospitano o pubblicizzano attività di gioco.
 

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