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Tar Puglia: "Bassi livelli di raccolta gioco non giustificano revoca della concessione"

02 aprile 2015 - 10:47

E' illegittima la revoca disposta a causa del (mero) constatato livello di raccolta inferiore al limite annuo, laddove la valutazione dell’idoneità di tale deficit non sia stata accompagnata dalla ponderata indagine in ordine alle circostanze concrete che lo hanno determinato.

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Puglia: "Bassi livelli di raccolta gioco non giustificano revoca della concessione"

 

Con tale motivazione il Tar Puglia ha accolto il ricorso presentato dal titolare di una rivendita di generi di monopolio con annessa ricevitoria lotto contro i Monopoli di Stato che avevano disposto la revoca della concessione del gioco lotto per il mancato raggiungimento, nel biennio 2008/2009, del limite minimo di raccolta annua del gioco. La sentenza conferma analoghi provvedimenti emessi da altri Tar italiani. Un limite fissato in 20.658,28 euro dal Decreto Direttoriale 12 dicembre 2003 così come modificato dagli artt. 3 e 5 del Decreto Direttoriale del 16 maggio 2007. Ma non bastevole, secondo il ricorrente e secondo i giudici amministrativi, a 'giustificare' la decisione dei Monopoli.

 

IL RICORSO - Il ricorrente ha infatti premesso di avere "sottoscritto nel 2009, in sede di rinnovo delle concessioni (tabacchi e lotto), il contratto disciplinante il rapporto concessorio con decorrenza dal 1°.1.2009 e scadenza 31.12.2017, evidenziando altresì che nel predetto contratto, all'art. 1, quarto capoverso, era espressamente prevista la revoca della concessione "qualora in due esercizi consecutivi indipendentemente dalla decorrenza contrattuale e dalla titolarità della ricevitoria, sia effettuata una raccolta del gioco inferiore al limite annuo di Euro 20.658,28".


MONOPOLI RESISTENTI ALLE OSSERVAZIONI - Ma l’Amministrazione Finanziaria, "dopo un primo avviso di avvio di procedimento di revoca per gli anni 2007-2008, aveva nuovamente comunicato allo stesso l’avvio del procedimento per gli anni 2008-2009 in quanto la raccolta delle giocate era risultata inferiore alla somma prefissata; nonostante le osservazioni all’uopo presentate, l'Amministrazione aveva adottato comunque il provvedimento di revoca qui impugnato. Avverso tale atto, la parte ha articolato un unico motivo di ricorso, riconducibile in sintesi all’eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità ed erronea interpretazione dell’art.33, l. n.724/94, nonché violazione del principio di tutela dell’affidamento".

 

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