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Ctd, Tar Calabria ribadisce principio doppia autorizzazione

25 giugno 2015 - 16:37

Ancora una volta un tribunale amministrativo torna sulla necessità, per i centri trasmissione dati che raccolgono scommesse per conto di bookmaker esteri, di aver ottenuto la concessione statale e l'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S., resa dalla Questura. A ribadire la necessità di entrambi è il Tar Calabria che ha respinto due ricorsi di altrettanti esercenti.

Scritto da Redazione GiocoNews
Ctd, Tar Calabria ribadisce principio doppia autorizzazione

 

"La giurisprudenza amministrativa (ex multis, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 20 aprile 2015, n. 1992; T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 26 febbraio 2015, n. 3369; id., 24 febbraio 2015, n. 3267), con il conforto del giudice europeo, che si è pronunciato sulla questione pregiudiziale sollevata proprio da titolari di C.T.D. (C.G.U.E., Sez. III, 12 settembre 2013, in C-660/11 e C-8/12) e alle cui argomentazioni si rinvia ai sensi e per gli effetti dell’art. 74, seconda parte, c.p.a., ha più volte risolto la quaestio iuris oggetto del presente giudizio enunciando i seguenti principi:  gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio; il nostro sistema giuridico, pertanto, rimane improntato al c.d. doppio binario, costituito dalla necessità di ottenere, anche per l'attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero, sia la concessione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze sia l'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.. La licenza di cui all'art. 88, cit., non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l'attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell'Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge. Non sono meritevoli di accoglimento le censure dirette ad affermare l'incompatibilità dell'art. 88, cit., con gli artt. 43 e 49 del Trattato, e non vi è quindi necessità di disapplicare tale disposizione nazionale", si legge nelle sentenze.

 

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