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Corte di giustizia Ue: neutralità fiscale su prodotti simili vale anche per le slot machine

14 novembre 2011 - 14:28

Per valutare, alla luce del principio di neutralità fiscale, se due tipi di slot machines siano simili e richiedano il medesimo trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, occorre verificare se l'utilizzo di detti tipi sia comparabile dal punto di vista del consumatore medio e risponda alle medesime esigenze di quest'ultimo, e in proposito gli elementi che possono essere presi in considerazione sono, in particolare, i limiti minimi e massimi di puntata e di vincita nonché le probabilità di vincita. La riflessione proviene dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea che ha respinto il ricorso dell'Her Majesty's Revenue and Customs - il dipartimento del governo britannico responsabile di tasse e pagamenti - sull'iva chiesta su alcuni apparecchi da gioco posizionati nelle sale bingo della Rank Group.

Scritto da Sm

Nel caso specifico, le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione del principio della neutralità fiscale nell'ambito dell'applicazione dell'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Cee, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, in prosieguo: la "sesta direttiva").

 

Tali domande sono state presentate nell'ambito di due controversie che oppongono i Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs alla The Rank Group plc riguardo al rifiuto opposto dai Commissioners alla richiesta di rimborso presentata dalla Rank, riguardante l'imposta sul valore aggiunto versata da quest'ultima per prestazioni fornite nell'ambito di taluni giochi nel corso degli anni 2002-2005".

Secondo la Terza sezione della Corte di Giustizia, "Il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che si sia avvalso del potere discrezionale conferito dall'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388 ed abbia esentato dall'imposta sul valore aggiunto la messa a disposizione di qualunque mezzo per giocare a giochi d'azzardo, escludendo nel contempo da tale esenzione una categoria di apparecchi rispondenti a determinati criteri, non può addurre in risposta ad una domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, basata su una violazione di detto principio, il fatto di aver agito con la dovuta diligenza all'apparizione sul mercato di un nuovo tipo di apparecchio non rispondente a tali criteri".

Per questa ragione, la Corte stabilisce che: "Il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di due prestazioni di servizi identiche o simili dal punto di vista del consumatore e che soddisfano le medesime esigenze di quest'ultimo è sufficiente a dimostrare una violazione di tale principio. Una violazione siffatta non esige che sia dimostrata anche l'effettiva esistenza di una concorrenza tra i servizi di cui trattasi o una distorsione della concorrenza a causa di tale differenza di trattamento".

Nelle motivazioni dei giudici, si legge: "In presenza di una differenza di trattamento di due giochi d'azzardo per quanto riguarda la concessione di un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, il principio della neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che non va tenuto conto del fatto che i due giochi in questione rientrino in categorie di licenza diverse e siano assoggettati a regimi giuridici diversi per quanto riguarda il controllo e la regolamentazione.

Per valutare, alla luce del principio di neutralità fiscale, se due tipi di slot machines siano simili e richiedano il medesimo trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, occorre verificare se l'utilizzo di detti tipi sia comparabile dal punto di vista del consumatore medio e risponda alle medesime esigenze di quest'ultimo, e in proposito gli elementi che possono essere presi in considerazione sono, in particolare, i limiti minimi e massimi di puntata e di vincita nonché le probabilità di vincita".

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