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Principato di Monaco: l'accordo con l'Italia non esclude tasse doppie sul poker live

30 novembre 2016 - 12:43

Le vincite nei tornei di poker e al casinò nel principato di Monaco ancora assoggettate a doppia imposizione fiscale. 

Scritto da Cesare Antonini

Mentre stiamo assistendo in queste settimane all'applicazione continua a livello internazionale (anche extra Ue) del divieto di doppia imposizione su redditi nei quali rientrano anche le vincite nei tornei di poker e nei casinò, per il Principato di Monaco i contribuenti italiani potrebbero avere molti problemi in più. E le somme vinte al poker e al casinò rischiano di non salvarsi dalla doppia imposizione a Monte Carlo e in Italia.
Il segreto delle recenti vittorie di molti players italiani (Cristiano Blanco in questi giorni, Dario Minieri nel passato e le altre nelle scorse settimane) che non hanno dovuto più pagare anche in Italia per le somme vinte negli States, sta nelle convenzioni internazionali ormai siglate tra Italia, Usa e tanti altri Paesi. Accordi che prevedono scambi di informazioni bancarie obbligatorie, trasparenza ma che prevedono, finalmente, l'applicazione anche a livello internazionale quello che, con tanta fatica, si è riusciti a imporre nello Spazio Economico Europeo: il divieto di doppia imposizione.


Ma cosa sta succedendo a Monaco? Sebastiano Cristaldi, esperto fiscalista e autore del ricorso vincente in Corte di Giustizia Europea contro l'Operazione All In dell'Agenzia delle Entrate al fianco del legale Max Rosa, ci spiega tutto: “Più che una convenzione l'Italia e Monaco hanno stretto un accordo che sembra non scongiurare la doppia imposizione. E' bene che i contribuenti facciano molta attenzione. Se Monte Carlo dovesse applicare qualche prelievo alla fonte in Italia non si può chiedere il credito pagato all'estero e potremmo trovarci costretti a pagare ancora”.
Andando più nello specifico da un commento di Fisco Oggi si evince che "(...) la deduzione è esclusa qualora il reddito sia assoggettato in Italia mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta”.
“In sostanza, se Montecarlo applicasse la tassazione sostitutiva alla fonte, le vincite continuerebbero ad essere assoggettate ad IRPEF in Italia, considerato che il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero non si applica alle imposte sostitutive”, ribadisce Cristaldi.
Il governo italiano ha ratificato l’accordo con il governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, sottoscritto a Monaco il 2 marzo 2015.
“L’intesa, che si inserisce nel quadro delle iniziative italiane per la trasparenza fiscale, ha lo scopo di favorire la cooperazione amministrativa tra i Paesi firmatari attraverso uno scambio di informazioni che garantisca adeguati livelli di trasparenza – conferma Fisco Oggi - l’accordo si compone di un protocollo annesso che consente di conseguire risultati analoghi a quelli previsti dal modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni; oltretutto la previsione di tale Protocollo ha già permesso ai contribuenti italiani con disponibilità finanziarie e patrimoniali illecitamente detenute nel Principato di Monaco di fruire di condizioni agevolate nell’ambito della procedura di regolarizzazione prevista dalla legge 186 del 2014.
Il testo, che si compone di 14 articoli e di un Protocollo annesso, definisce prioritariamente le imposte oggetto di scambio che, per l’Italia, sono l’IRPEF, l’IRES, l’IRAP e le imposte sostitutive nonché le imposte su successione e donazione”.
  
Queste le disposizioni per evitare la doppia imposizione: “L’articolo 12 dell’accordo statuisce che, in caso di tassazione concorrente di redditi imponibili a Monaco in capo a un contribuente italiano, nella determinazione dell’imposta dovuta devono essere dedotte le imposte sui redditi pagate a Monaco.
Tale deduzione, però, non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente italiano.
Pertanto, è ammessa in deduzione solo il pro-rata dell’imposta pagata a Monaco corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo”
Ma, come analizzato da Cristaldi, “la deduzione è esclusa qualora il reddito sia assoggettato in Italia mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta”, che è purtroppo il caso delle vincite al gioco.

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