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L'avvocato Sbordoni: 'Per il poker live l'ultima speranza della delega fiscale'

29 luglio 2014 - 08:51

Chissà se il vuoto normativo che affligge il poker live, che ancora una volta rischia di canalizzare il gioco in circuito non leciti, non possa essere colmato con i provvedimenti che saranno adottati in virtù della delega fiscale.

Scritto da Ca
L'avvocato Sbordoni: 'Per il poker live l'ultima speranza della delega fiscale'

Le “location”, qualora si ritenga ancora che non vi siano le coperture finanziarie (e socio politiche…) per indire un bando di gara, potrebbero essere individuate negli attuali luoghi dove sono commercializzate altre tipologie di gioco e dove i minori di certo non possono avere accesso, in virtù di quanto sancito (noi diremmo ribadito) dal c.d. Decreto Balduzzi (si pensi a mero titolo di esempio alle sale bingo). Peraltro l’idea di alcuni di immaginare una sinergia con i quattro Casinò potrebbe aggiungere quel pizzico di “sale” che ad oggi manca all’economicità – in senso lato – di una tale operazione". E' la soluzione prospettata dal legale esperto di gioco pubblico, Stefano Sbordoni dell'omonimo studio del foro di Roma, al termine di una lunga disamina del settore del poker dal vivo e in riferimento agli ultimi fatti che, a Roma hanno portato a chiudere uno dei circoli più importanti d'Italia e in Lombardia dove il Tar cambia per l'ennesima volta le carte in tavola.
Ecco l'analisi di Sbordoni che merita di essere letta senza 'metterci la penna':

 

In attesa del bando per l’assegnazione dei diritti per il poker sportivo/live (che per mille motivi, compresa la mancanza di fondi, non si sa se si farà mai), le recenti cronache raccontano di circoli dove si organizzano quotidianamente tornei di gioco di poker, a cui viene interdetta l’attività e di pronunce del Tar che proprio in tema di poker live lamentano un vuoto regolamentare.

Peraltro la scorsa settimana la Questura di Roma in maniera formale avrebbe richiesto alla presidenza di un noto circolo di fermare l’organizzare di tornei di poker sportivo. Le motivazioni della Questura parrebbero richiamare quanto statuito dall’ art.24, comma 28 della legge n.88/09 (c.d. Legge comunitaria per il 2009), nel quale viene stabilito tra le altre cose che “l’esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi (…) attraverso rete fisica nonché ai soggetti” che rispettino alcune condizioni previste nella normativa richiamata “previa autorizzazione dell’amministrazione autonoma dei monopoli di stato, con la relativa chiusura di almeno 30 giorni per la somministrazione“.
A tal proposito è necessario però evidenziare che già lo scorso novembre il Tribunale di Roma, prendendo in esame la posizione dei soci del circolo romano, aveva stabilito che organizzare tornei di texas hold’em non costituiva reato. Anche per il poker sportivo, come già è accaduto per il settore delle scommesse, si rischia che i Tribunali penali concedano dei salvacondotti in assenza di regole certe e di bandi di gara non indetti. Mentre d’altro canto i giudici amministrativi continuano ad applicare in maniera rigida la normativa senza comprendere che il mercato ha altre necessità.

Ed infatti, in data 8 luglio 2014 veniva pubblicata la sentenza del Tar Lombardia sez. IV, n. 1766/14 che non accoglieva le censure mosse dalle ricorrenti avverso il diniego (recante data 15 marzo 2013 e notificato in data 27 marzo 2013) della Questura di Pavia, divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, del nulla osta all’organizzazione di tornei di poker Texas Hold’em sportivo non a distanza. Riguardo la vacatio regolamentare, osserva il Tar Lombardia che “le condizioni in presenza delle quali il poker sportivo, perdendo i suoi connaturati caratteri d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di “abilità” non risultano ancora definite dall’apposito regolamento di disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo, previsto dal citato comma 27 dell’art. 24 della legge 2009, n. 88”, e quindi “Ne discende che la mera circostanza che il gioco in questione sia organizzato secondo le modalità indicate nel menzionato art. 38, non vale a privarlo della connotazione illecita che gli è propria, in quanto manca ancora la cornice regolamentare destinata a determinarne: a) le modalità di svolgimento, b) l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo, c) le modalità che escludono i fini di lucro, d) le modalità che escludono l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, e) l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I ter, 11 agosto 2010, n. 30593; TAR Veneto Venezia, Sez. III, 16 novembre 2010 n. 6051; TAR Piemonte, Sez. II, 12 giugno 2009, n. 1693, nonché sullo specifico argomento parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 22 ottobre 2008, n. 3237).” A nostro avviso il Tar Lombardia però cade in errore laddove non considera che dopo il 2009 il Legislatore con l’art. 24, comma 34, del D.L. n. 98/11 convertito nella Legge n. 111/11 e successive modifiche ed integrazioni, è intervenuto nuovamente sulla questione stabilendo che: “Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono altresi’ determinati l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L’aliquota d’imposta unica dovuta dal concessionario per l’esercizio del gioco e’ stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicate, tramite gara (…), concessioni novennali per l’esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o piu’ procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu’ giochi di cui al comma 11 dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonche’ ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente piu’ elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito dell’avvenuto rilascio della licenza prevista dall’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

Quindi rispetto al 2009, con la legge n. 111/11 il Legislatore aveva dato ulteriori elementi individuando le modalità della gara e prevedendo altresì l’aliquota dell’imposta unica. Se il Giudice amministrativo avesse avuto contezza anche di questa norma, sicuramente non sarebbe stato così categorico nel rigettare un ricorso avverso un provvedimento di diniego che, in assenza di regole che il Legislatore si era impegnato a scrivere, limita la libertà imprenditoriale costituzionalmente garantita.

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