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Regione Lombardia, Fratelli d'Italia chiede una tassa sulle sale gioco

06 giugno 2013 - 10:14

Sarà presentato questa mattina, a Palazzo Pirelli, il progetto di legge sul contrasto alle ludopatie del gruppo consiliare della Regione Lombardia Fratelli d’Italia-Centrodestra Nazionale, che verrà illustrato dal capogruppo Riccardo de Corato e dal consigliere Francesco Dotti. Gioconews.it anticipa il testo della proposta.

Scritto da Francesca Mancosu
Regione Lombardia, Fratelli d'Italia chiede una tassa sulle sale gioco

 

Articolo 1
(Finalità)
1. La presente legge, nell’ambito delle competenze spettanti alla regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e a tutelare determinate categorie di persone, oltreché a contenere l’impatto delle attività connesse all’esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.
2. L’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito svolto anche in porzioni di locali aperti al pubblico sono soggetti all’autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.
 
Articolo 2
(Localizzazione Giochi leciti)
1. Ai fini della presente legge, l’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa ai locali di cui al comma 2 art, 1 nel caso di ubicazione in un raggio di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio–assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. Il Comune dovrà dotarsi di apposito regolamento che preveda nel raggio di 500 metri dalle sale gioco o dai locali in tutto in parte adibiti al gioco il divieto, nei cinque anni di durata delle autorizzazione, della presenza di esercizi adibiti al  vendo oro, banchi dei pegni o altre attività assimilabili.
4. All’esterno dei locali di cui all’art.1 è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.
5.Le insegne di esercizio degli stessi dovranno essere non illuminate.

Articolo 3
(Sanzioni amministrative)
1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
2. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti di cui all’articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità stabilite dalla stessa.


Articolo 4
(Tassa sul gioco)
1. Con apposito provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale approverà gli atti esecutivi necessari a predisporre una tassa regionale straordinaria sulle sale da gioco o sui locali in parte adibiti al gioco sottoposti alla autorizzazione di cui all' art.2.
2.Tale provvedimento  dovrà prevedere una tariffa non inferiore a 50 euro/anno al mq per locale o porzione di locale  adibita al gioco d’azzardo.
3. Sarà obbligo dei proprietari con autodichiarazione denunciare i mq riservati alla suddetta attività. In casa di dichiarazione mendace potrà essere revocata l’autorizzazione di cui all’art.2
Articolo 5
(Piano annuale prevenzione)
1. L'assessore ai servizi sociali  presenta entro il 31 Gennaio di ogni anno alla Commissione III del Consiglio Regionale il piano annuale di prevenzione e contrasto  fenomeno  della ludopatia.
2.Tale piano dovrà' essere finanziato con fondi pari ad almeno il 60% delle risorse ricavate con la tassazione di cui all'art.4 e dovrà essere approvato in Consiglio Regionale che potrà' proporne eventuali modifiche.
Articolo 6
(Documento strategico per il contrasto rischio dipendenza da gioco patologico)
Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge la Giunta Regionale approva e presenta al Consiglio il documento strategico per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico,  documento di inquadramento per il piano annuale di cui all’art.5. In questo atto dovranno essere contenuti:
a) gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative di educazione ed informazione a carico del terzo settore ;
b) gli interventi di formazione svolti dagli enti formativi regionali, erogati tramite le Asl e  rivolti ad esercenti, operatori dei servizi pubblici ed operatori della polizia locale;
c) la creazione  di un numero verde regionale per ascolto, assistenza e consulenza ai soggetti o familiari di soggetti a rischio ludopatia;
e) la disposizione di una campagna di comunicazione triennale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico e con la promozione dei loghi di cui all’art. 9 ;
nonché garantire:
f) la conoscenza e il monitoraggio del fenomeno dei disturbi da dipendenza da GAP, aspetti finalizzati alla sua attività programmatoria, all’interno dell’attività del Tavolo Tecnico Regionale Osservatori e dell’Osservatorio Regionale Dipendenze;
g) al soggetto affetto da GAP le tutele previste per i soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope circa il diritto di cura, il diritto al mantenimento del posto di lavoro, il diritto di usufruire dei benefici di legge;
Articolo 7
(Controlli)
1. Al fine di evitare una diffusione esponenziale del fenomeno della ludopatia  e di garantire il monitoraggio di cui all’art. 6, i locali di cui alla'art.1 della presente legge  sono sottoposti a controlli mensili effettuati da agenti delle Polizie Locali unitamente a psicologi appositamente individuati e già sottoposti al piano di formazione da parte delle ASL territorialmente competenti.
2. I costi di questi controlli sono rendicontati dalle amministrazioni e vengono finanziati attraverso il piano regionale di cui all'art.5
Art. 8
(disposizioni relative agli esercizi commerciali)
1. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione predisposti dalle ASL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
2. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre:
a) un cartello informativo sul fenomeno e sui rischi connessi alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico;
b) un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza;
c) depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza offerti da Regione Lombardia attraverso il piano annuale
Art. 9
 (marchio regionale degli esercizi slot free)
1. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge la Commissione Comunicazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessorato alla Salute individua i contenuti grafici di un marchio regionale “slot free”, rilasciato a cura delle Amministrazioni Comunali,  agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo

Articolo 10
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua  pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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