skin

Relazione Fox sul gioco online: al voto oggi in Parlamento Ue

10 settembre 2013 - 07:56

I membri del Parlamento europeo votano oggi la relazione non legislativa sul gioco d'azzardo online nel mercato interno, nel corso della seduta plenaria a Strasburgo. La relazione è stata presentata dal deputato Ashley Fox.

Scritto da Sara
Relazione Fox sul gioco online: al voto oggi in Parlamento Ue

 

Al testo erano stati presentati ben 425 gli emendamenti, tra cui quelli degli italiani Sergio Cofferati e Matteo Salvini. Secondo Fox “La commissione ha riaperto delle procedure di infrazione, ma lo ha fatto in modo troppo mite e con un certo ritardo, ci deve essere la possibilità per gli stati membri di regolare il mercato online del gioco e di condividere con tutti le migliori prassi. Dovrebbe essere rafforzata la cooperazione. La nostra priorità come membri Imco è che il mercato resti ben disciplinato e attraente per i consumatori, ma dobbiamo stare attenti alla trappola di proposte nefaste. Per questo abbiamo inserito anche la questione del riciclaggio di denaro e dell'integrità dello sport”.

 

LA RELAZIONE – Nella relazione, Fox sottolinea vari aspetti tra cui la specificità del settore del gioco d'azzardo online e tutela dei consumatori. “Ritiene che, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, in particolare di quelli più vulnerabili, un'offerta equa e legale di servizi di gioco d'azzardo, definita da ciascuno Stato membro nel rispetto del diritto dell'Unione, potrebbe ridurre i costi sociali e gli effetti nocivi delle attività di gioco d'azzardo; mette in guardia sul fatto che il gioco d'azzardo può provocare una pericolosa dipendenza, aspetto di cui si dovrebbe tener conto in qualsiasi proposta legislativa per il bene dei consumatori e per l'integrità di questa forma di gioco; chiede alla Commissione e agli Stati membri di prendere provvedimenti contro l'offerta di gioco d'azzardo illegale proveniente dall'interno del territorio degli Stati membri; esorta a tale riguardo la Commissione a rivolgere agli Stati membri, nelle raccomandazioni che intende formulare sulla tutela dei consumatori e la pubblicità, un invito ad adottare misure di esecuzione contro l'offerta di gioco d'azzardo illegale; ritiene che vi sia un pericoloso legame tra gravi difficoltà economiche e forte diffusione del gioco d'azzardo; sottolinea che il durissimo clima sociale ed economico attuale è stato determinante per l'enorme incremento della diffusione del gioco d'azzardo, soprattutto nei segmenti più poveri della società, e che pertanto è necessario uno stretto e costante monitoraggio del livello dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo e di gioco d’azzardo problematico; afferma che il gioco d'azzardo online è una forma di uso commerciale del gioco e che, mentre il settore cresce costantemente tenendosi al passo con le innovazioni tecnologiche, gli Stati membri incontrano difficoltà nel controllarlo, a causa della particolare natura di Internet, il che comporta il rischio che si verifichino violazioni dei diritti dei consumatori e che il settore sia oggetto di indagini nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata; afferma che, in qualunque modo gli Stati membri decidano di organizzare e regolamentare l'offerta di servizi di gioco d'azzardo online a livello nazionale, dev'essere garantito un elevato livello di protezione della salute umana e dei consumatori; invita la Commissione a continuare a studiare misure a livello di Ue per proteggere i consumatori vulnerabili, inclusa una cooperazione formalizzata tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri; sottolinea che il gruppo di esperti dovrebbe garantire che sia impossibile l'accesso dei minori ai servizi di gioco d'azzardo online; invita gli Stati membri a imporre agli operatori titolari di loro licenze l'obbligo di far apparire nel loro sito Internet, in una posizione fissa e ben visibile, il logo, marchio di fiducia dell'autorità di regolamentazione; chiede alla Commissione di studiare quali interventi siano possibili per porre fine alla pratica messa in atto da società che, avendo sede in uno Stato membro, commercializzano servizi di gioco d'azzardo online – per esempio attraverso la televisione satellitare o mediante campagne pubblicitarie – in un altro Stato membro in cui non sono titolari di una licenza per l'offerta di tali servizi; chiede che gli operatori abbiano l'obbligo di far apparire un avvertimento ai minori, chiaro, ben visibile ed esplicito, in cui si dichiara che la loro partecipazione al gioco d'azzardo online è illegale; ritiene che si debbano adottare provvedimenti per impedire che i membri più vulnerabili della società vengano a trovarsi in condizioni di sussistenza ancor più precarie a causa del gioco d'azzardo; ritiene che occorrano ulteriori ricerche e dati per quantificare il gioco d'azzardo compulsivo e i rischi associati alle diverse forme di gioco d'azzardo; invita gli Stati membri e la Commissione a svolgere in modo coordinato ulteriori studi per una migliore comprensione del fenomeno del gioco d'azzardo problematico; rileva che gli operatori del gioco d'azzardo hanno la responsabilità di contribuire alla prevenzione della dipendenza dal gioco d'azzardo; invita la Commissione a esplorare, in collaborazione con gli Stati membri – se del caso attraverso il gruppo di esperti –, la possibilità dell'interoperabilità in tutta l'Ue tra registri nazionali di autoesclusione che consentano, fra l'altro, l'autoesclusione, limiti personali di perdita e limiti personali di tempo, e che siano accessibili alle autorità nazionali e agli operatori di gioco d'azzardo titolari di licenza, in modo che ogni cliente che si autoescluda o che sorpassi i propri limiti di gioco presso un operatore di gioco d'azzardo abbia la possibilità di essere automaticamente autoescluso da tutti gli altri operatori titolari di licenze di gioco d'azzardo; sottolinea che qualsiasi meccanismo per lo scambio di informazioni personali sui giocatori problematici deve essere soggetto a norme rigorose in materia di protezione dei dati; sottolinea l'importanza del lavoro del gruppo di esperti ai fini della protezione dei cittadini dalla dipendenza dal gioco d'azzardo; sottolinea che, affinché il consumatore sia consapevole della propria attività di gioco d'azzardo, un siffatto registro dovrebbe mostragli, ogni volta che inizia a giocare, tutte le informazioni riguardanti la sua "storia" di gioco d'azzardo; raccomanda di operare una netta distinzione tra le attività di gioco d'azzardo e le altre forme di intrattenimento online; i servizi che presentano le caratteristiche distintive del settore del gioco d'azzardo devono essere soggetti alla pertinente legislazione in materia e devono rispettare pienamente i meccanismi per l'accertamento dell'età e dell'identità; rileva che le iniziative di autoregolamentazione possono rappresentare un utile contributo per la definizione del contenuto di norme comuni; ribadisce la propria convinzione che, in un settore delicato come quello del gioco d'azzardo, l'autoregolamentazione può solo integrare, ma non sostituire, la legislazione nazionale; invita la Commissione a prendere in considerazione l'attuazione di un controllo obbligatorio dell'identificazione da parte di terzi, al fine di escludere dal gioco i minori o le persone che utilizzano false identità; suggerisce la possibilità di controllare, tra l'altro, il numero di sicurezza sociale, i dati del conto bancario o altri identificativi univoci, sottolineando che tale identificazione dovrebbe avvenire prima dello svolgimento di ogni attività di gioco d'azzardo; ritiene che vada aumentata la sicurezza del software utilizzato per il gioco d'azzardo online e che si debbano stabilire requisiti minimi comuni di certificazione in modo da garantire l'impiego di parametri e standard uniformi; richiama l'attenzione sulla necessità di elaborare metodi efficaci di vigilanza sulle scommesse, tenendo conto del rapido sviluppo dell'ambiente online, ma sottolinea altresì l'importanza di proteggere dagli abusi i dati personali degli utenti; ritiene che gli standard comuni per il gioco d'azzardo online debbano tener conto dei diritti e degli obblighi sia del fornitore del servizio che del consumatore, garantendo un elevato livello di protezione dei cittadini e dei consumatori, in particolare dei minori e degli altri soggetti vulnerabili, e impedendo pubblicità ingannevoli ed eccessive; incoraggia le associazioni degli operatori del gioco d'azzardo europei a sviluppare e adottare codici di condotta e di autoregolamentazione; invita la Commissione a includere nella sua raccomandazione l'esortazione a imporre agli operatori del gioco d'azzardo l'obbligo di promuovere attivamente l'utilizzo di autolimitazioni al momento della registrazione nonché in caso di perdite ripetute; raccomanda l'introduzione di standard comuni di sicurezza uniformi e paneuropei per l'identificazione elettronica e i servizi di verifica elettronica transfrontalieri; accoglie con favore la proposta della Commissione per una direttiva sull'identificazione e l'autenticazione elettroniche, che consentirà l'interoperabilità dei sistemi nazionali di identificazione elettronica, ove esistenti; chiede pertanto che le procedure di registrazione e identificazione siano ottimizzate e rese più efficienti, in particolare per garantire meccanismi d'identificazione efficaci e impedire che un giocatore abbia account multipli, nonché per impedire l'accesso dei minori ai siti Internet di gioco d'azzardo online; raccomanda lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri sulle misure di esecuzione – quali l'istituzione di liste bianche e liste nere di siti di gioco illegali, impedendo l'accesso a questi ultimi, la definizione comune di soluzioni di pagamento sicure e tracciabili, e lo studio della possibilità di bloccare le transazioni finanziarie – allo scopo di proteggere i consumatori dagli operatori illegali; invita gli Stati membri e gli operatori a promuovere una pubblicità responsabile in relazione ai giochi d'azzardo online; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di adottare una raccomandazione sulla pubblicità responsabile del gioco d'azzardo; chiede alla Commissione di includere standard minimi comuni che assicurino una tutela sufficiente dei consumatori vulnerabili; raccomanda che la pubblicità sia responsabile, contenga chiari avvertimenti circa i rischi della dipendenza dal gioco d'azzardo, non sia eccessiva e non compaia all'interno di contenuti destinati specificamente ai minori o dove vi è un elevato rischio di raggiungere i minori, qual è il caso in particolare della pubblicità nei social media; chiede che si definiscano e attuino misure volte a consentire ai bambini e ai giovani di acquisire l'alfabetizzazione digitale e di svilupparla ulteriormente; è del parere che introducendo nelle scuole corsi destinati ai giovani sui migliori modi di utilizzare Internet sia possibile migliorare la capacità degli utenti di proteggersi dalla dipendenza dai servizi di gioco d'azzardo online; sottolinea l'importante ruolo della scuola, dei servizi di consulenza e dei genitori per la sensibilizzazione sul tema del gioco d'azzardo online e delle sue conseguenze per i minori; invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre efficaci misure di sensibilizzazione, rivolte in particolare ai giovani, sui rischi di dipendenza dal gioco d'azzardo; chiede che la pubblicità – socialmente responsabile – dei giochi d'azzardo online sia consentita soltanto per i prodotti legali; ritiene che non debba mai essere permesso pubblicizzare i servizi di gioco d'azzardo online esagerando le probabilità di vincita, dando così la falsa impressione che il gioco d'azzardo sia una strategia ragionevole per migliorare la propria situazione economica; ritiene che la pubblicità debba contenere chiare informazioni in merito alle conseguenze del gioco d'azzardo compulsivo; sottolinea che per impedire la pratica del gioco d'azzardo sotto i 18 anni e per combattere il gioco d'azzardo problematico e compulsivo è essenziale definire un formato pubblicitario non dannoso e norme sulla sua diffusione; sottolinea che le misure di tutela dei consumatori devono essere accompagnate da una combinazione di misure d'esecuzione preventive e reattive, per ridurre il contatto dei cittadini con operatori non autorizzati; sottolinea l'importanza di definire congiuntamente la nozione di operatori legali di gioco d'azzardo, affinché gli Stati membri, nel rispetto del diritto dell'UE, autorizzino soltanto gli operatori che soddisfano almeno i seguenti requisiti e sono pertanto considerati legali: l'operatore deve essere titolare di una licenza che lo autorizza ad operare nello Stato membro del giocatore, l'operatore non è considerato illegale secondo la legge di nessun altro Stato membro; è del parere che la procedura di registrazione debba prevedere, come elemento obbligatorio, limiti massimi di perdita stabiliti e definiti dal giocatore per un determinato periodo di tempo; ritiene che tale elemento debba essere presente almeno nei giochi praticati con elevata frequenza.

 

CONFORMITÀ AL DIRITTO DELL'UE - sottolinea, da un lato, che i fornitori di gioco d'azzardo online devono in ogni caso rispettare la legislazione nazionale degli Stati membri in cui operano e, dall'altro, che è opportuno che gli Stati membri conservino il diritto di imporre le restrizioni che ritengono necessarie e giustificate per contrastare il gioco d'azzardo online illegale, al fine di applicare la legislazione nazionale ed impedire ai fornitori illegali l'accesso al mercato; riconosce che, in conformità del principio di sussidiarietà, gli Stati membri hanno il diritto di determinare le modalità di organizzazione e regolamentazione a livello nazionale dell'offerta di servizi di gioco d'azzardo online, nonché il diritto di applicare tutte le misure che considerano necessarie contro i servizi di gioco d'azzardo illegali, sempre nel rispetto dei principi fondamentali del trattato Ue; riconosce che la normativa adottata a tal fine dev'essere proporzionata, coerente, trasparente e non discriminatoria; rileva la necessità di una maggiore coerenza delle politiche dell'Ue per far fronte al carattere transfrontaliero del gioco d'azzardo online; prende atto che la Commissione ha inviato lettere a numerosi Stati membri chiedendo informazioni dettagliate sulla legislazione in essi vigente in materia di gioco d'azzardo; invita la Commissione a proseguire il dialogo con gli Stati membri; prende atto del lavoro della Commissione sui casi d'infrazione e sulle denunce presentate contro taluni Stati membri; invita la Commissione a continuare a verificare e imporre la conformità di leggi e pratiche nazionali al diritto dell'UE, in cooperazione con gli Stati membri, e ad avviare procedure d'infrazione contro gli Stati membri che risultano violare il diritto dell'UE; rispetta la decisione presa dagli Stati membri in relazione alla creazione di monopoli in questo settore, a condizione che, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, essi siano soggetti a uno stretto controllo dello Stato e garantiscano un livello particolarmente elevato di protezione dei consumatori, che le loro attività siano coerenti con gli obiettivi d'interesse generale e che essi riducano in modo coerente le opportunità di gioco d'azzardo; invita la Commissione, gli Stati Membri e il gruppo di esperti sui servizi di gioco d'azzardo a elaborare misure e strategie coordinate, compresi scambi di buone pratiche, per studiare e contrastare il problema dell'elusione fiscale da parte di operatori autorizzati che offrono servizi di gioco d'azzardo online sul mercato dell'Unione ma hanno sede legale in paradisi fiscali interni o esterni all'Ue; rileva i rischi che potrebbe creare l'accesso dei consumatori a servizi di gioco d'azzardo online illegali; invita la Commissione e gli Stati membri a discutere, nell'ambito dei lavori del gruppo di esperti sui servizi di gioco d'azzardo, i costi sociali del consentire attività di gioco d'azzardo regolamentate, ponendoli a confronto con gli effetti dannosi del ricorso dei consumatori a operatori illegali; pone l'accento sul fatto che gli Stati membri che scelgono di aprire il loro settore del gioco d'azzardo online devono prevedere una procedura trasparente e giuridicamente certa per le domande di licenza, basata su criteri obiettivi e non discriminatori, nel pieno rispetto del diritto dell'UE e assicurando una protezione adeguata e rigorosa dei cittadini e dei consumatori.

 

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA - invita il gruppo di esperti sui servizi di gioco d'azzardo e la Commissione ad agevolare il più possibile il flusso di dati tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri, al fine di condividere le migliori pratiche e le informazioni per favorire l'istituzione di un sistema comune per l'identificazione dei giocatori, l'applicazione di misure esecutive contro gli operatori illegali, una protezione rafforzata dei consumatori, la pubblicità responsabile, la creazione di liste bianche e liste nere, la prevenzione della pratica della manipolazione delle competizioni sportive e l'introduzione di meccanismi di autoesclusione che prevedano, tra l'altro, limiti personali di tempo e d'importo applicabili in tutta l'Ue; invita la Commissione a provvedere affinché il gruppo di esperti, nello sviluppo del proprio lavoro, possa beneficiare delle più vaste competenze disponibili; esorta gli Stati membri a riprendere il dialogo sui servizi di gioco d'azzardo online in seno al Gruppo ‘Stabilimento e servizi’ del Consiglio; invita la Commissione a includere sempre, nei gruppi di esperti e nelle consultazioni, esperti specializzati nel gioco d'azzardo problematico e patologico; ritiene che occorra rafforzare a livello europeo la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche tra esperti nazionali del settore sociale e di quello sanitario specializzati nel gioco d'azzardo patologico e problematico; sottolinea che, se l'efficace scambio di informazioni tra organi inquirenti è importante per riuscire a imporre il rispetto delle leggi, l'azione di contrasto alla manipolazione delle gare sportive deve peraltro svolgersi nel rispetto delle leggi e regolamentazioni nazionali ed europee in materia di protezione dei dati; incoraggia gli Stati Membri, nel contesto del gruppo di esperti, a lavorare in stretta cooperazione con la Commissione e tra loro per coordinare i provvedimenti di contrasto all'offerta non autorizzata di servizi transfrontalieri di gioco d'azzardo, e ad attuare il piano d'azione indicato nella comunicazione della Commissione sul gioco d'azzardo online; riconosce che la cooperazione fra gli Stati membri è essenziale, ma sottolinea che è altresì estremamente importante che il gruppo di esperti sul gioco d'azzardo operi in stretta collaborazione con tutti i soggetti interessati, comprese l'industria del gioco d'azzardo e le organizzazioni dei consumatori; sottolinea che è importante che il gruppo di esperti lavori alla definizione di procedure più trasparenti e semplificate, che eliminino negli Stati membri gli oneri amministrativi superflui che potrebbero far aumentare inutilmente i costi per gli operatori online legali nei paesi che decidono di aprire i loro mercati; rimarca che l'eliminazione degli oneri amministrativi non deve compromettere la tutela dei consumatori; ritiene necessarie iniziative per allineare tra loro i regimi fiscali nazionali sui servizi di gioco d'azzardo, allo scopo di evitare che agevolazioni fiscali sproporzionate favoriscano la proliferazione e la concentrazione dei servizi di gioco d'azzardo online; incoraggia le autorità di regolamentazione nazionali degli Stati membri che hanno scelto di introdurre regimi di licenza a scambiarsi le migliori pratiche atte ad agevolare le domande di licenze nazionali per il gioco d'azzardo, ivi compresi gli standard tecnici per l'attrezzatura di gioco; esorta le competenti autorità nazionali di regolamentazione a consentire a una società di gioco d'azzardo di operare nella loro giurisdizione solo se detta società non opera in violazione della legge in un altro Stato membro la cui legislazione non sia stata dichiarata non conforme dalla Corte di giustizia.

 

RICICLAGGIO DI DENARO - sottolinea il fatto che il gioco d'azzardo online si svolge in un contesto non basato sui contanti e che – data la dipendenza da terzi fornitori di servizi finanziari – sono necessarie ulteriori salvaguardie contro il riciclaggio di denaro; mette in rilievo la necessità che autorità nazionali competenti per il gioco d'azzardo, polizia nazionale e autorità nazionali responsabili dell'applicazione della legge cooperino strettamente nella prevenzione delle attività criminose; invita la Commissione, gli Stati membri e il gruppo di esperti ad assumere iniziative efficaci contro il riciclaggio di denaro; accoglie con favore, a tale proposito, la proposta di estendere le disposizioni della direttiva antiriciclaggio al fine di includervi tutte le forme di gioco d'azzardo, e invita le autorità nazionali competenti a garantire che qualsiasi transazione che si sospetti essere potenzialmente collegata al riciclaggio di denaro o ad altre attività criminose sia segnalata conformemente alle disposizioni di tale direttiva; invita il Consiglio a portare avanti celermente e con obiettivi ambiziosi i negoziati sulla proposta della Commissione per una direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (com(2013)0045), e a trattare tutti i tipi di gioco d'azzardo, anche online, allo scopo di impedire che le attività concernenti le scommesse sportive online siano sfruttate da interessi criminali a fini di riciclaggio di denaro; sottolinea che sistemi di registrazione sicura e di verifica inequivoca costituiscono strumenti chiave per impedire che il gioco d'azzardo online sia utilizzato per scopi illeciti, come il riciclaggio di denaro; ritiene che, ai fini di tale verifica dell'identità, ci si possa avvalere di strutture online già esistenti o in fase di sviluppo, quali i sistemi di verifica delle banche online e delle carte di credito; è del parere che tutte le società di gioco d'azzardo online operanti nell'Unione debbano essere registrate come enti legali nell'Ue; sottolinea che tutti gli Stati membri devono identificare e designare l'autorità pubblica competente per la sorveglianza del gioco d'azzardo online; che tale autorità sarà altresì autorizzata a intervenire ove sia rilevata la presenza di un gioco d'azzardo online sospetto; ritiene che anche le società di gioco debbano essere tenute a informare l'autorità in merito ad ogni attività di gioco sospetta.

 

INTEGRITÀ DELLO SPORT - Sottolinea che, alla luce del carattere transnazionale del fenomeno della manipolazione delle competizioni sportive (partite truccate), la lotta contro tale fenomeno richiede una cooperazione più efficace tra tutte le parti interessate, incluse le autorità pubbliche, gli organi incaricati dell'applicazione della legge, l'industria dello sport, gli operatori del gioco d'azzardo e le relative autorità di regolamentazione, gli atleti e i tifosi, mentre si deve porre l'accento anche sulle azioni di educazione e prevenzione; plaude a tale proposito alla recente azione preparatoria della Commissione del 2012, che sostiene progetti educativi transnazionali per combattere il fenomeno delle competizioni truccate; rileva che tale fenomeno si verifica nei mercati del gioco d'azzardo sia offline che online e che, nella maggior parte dei casi, la manipolazione delle gare sportive legata alle scommesse online avviene attraverso operatori del gioco d'azzardo stabiliti in mercati non regolamentati al di fuori dell'Ue; chiede che si adotti – nell'ambito di un'iniziativa di autoregolamentazione – un codice di condotta che preveda, per tutte le persone coinvolte negli eventi sportivi (in particolare giocatori, allenatori, arbitri, personale medico e tecnico, proprietari e amministratori di club) e che possono influire direttamente sul risultato, il divieto generale di scommettere sulle partite o sugli eventi in cui hanno parte; sottolinea inoltre in tale contesto la necessità di sistemi rigorosi e affidabili, a livello di Stati membri, per l'accertamento dell'età e dell'identità; invita le organizzazioni sportive a svolgere campagne di educazione e ricorrere a codici di condotta per sensibilizzare fin da ragazzi gli sportivi, gli arbitri e i funzionari in merito al fatto che la manipolazione dei risultati degli eventi sportivi è un atto illecito; riconosce che gli strumenti – ad esempio i codici di condotta – volti a combattere il coinvolgimento delle organizzazioni sportive in attività corrotte, come le partite truccate o il riciclaggio di denaro, devono indirizzarsi a tutte le categorie di soggetti interessati (funzionari, proprietari, dirigenti, agenti, giocatori, arbitri e tifosi) e a tutte le organizzazioni (club, leghe, federazioni, ecc.); invita gli Stati membri ad attribuire maggiore priorità alla lotta alla corruzione nello sport e sottolinea la necessità di concentrare maggiormente gli sforzi al riguardo sull'efficienza nel far applicare le leggi; chiede l'adozione a livello nazionale di misure efficaci per prevenire conflitti di interesse, in particolare evitando che qualsiasi soggetto interessato del mondo dello sport possa scommettere su eventi in cui è coinvolto; invita gli organi direttivi di tutte le discipline sportive a impegnarsi a rispettare le pratiche di buona governance, onde ridurre il rischio di essere vittime della manipolazione di gare sportive; invita la Commissione, a tale riguardo, a tener conto del lavoro svolto dal Consiglio d'Europa per la valutazione dei rischi di alcuni tipi di scommesse e a valutare i possibili rischi dello ‘spot betting’ (scommesse su parti di eventi o competizioni), col quale è possibile scommettere su determinati singoli fatti di una gara, e a prendere di conseguenza i provvedimenti opportuni; invita le federazioni sportive e gli operatori del gioco d'azzardo a inserire, in un futuro codice di condotta, il divieto di scommettere sui cosiddetti eventi negativi di un match, come i cartellini gialli, i rigori o i calci di punizione; invita gli Stati membri e gli operatori di giochi d'azzardo a vietare tutte le forme di scommesse sportive live, poiché è provato che esse si prestano molto alle manipolazioni e quindi creano rischi per l'integrità dello sport; chiede che sia imposto un obbligo di cooperazione e di scambio d'informazioni sulle attività sospette a livello sia nazionale che europeo tra organismi sportivi, autorità pubbliche, Europol ed Eurojust, al fine di contrastare le attività criminali transfrontaliere legate al gioco d'azzardo online; si compiace dell'intenzione della Commissione di promuovere un migliore scambio di buone pratiche nel settore della lotta alle partite truccate; mette in risalto l'importanza del sostegno dell'Unione europea ai lavori in corso in seno al Consiglio d'Europa per la negoziazione di una convenzione internazionale sulla tutela e la promozione dell'integrità degli sport; sottolinea che la manipolazione delle gare sportive non é sempre legata alle scommesse e che occorre affrontare anche questo diverso aspetto del fenomeno, che costituisce anch'esso un problema per l'integrità dello sport; sottolinea l'esigenza di una cooperazione rafforzata a livello dell'Ue e mondiale per contrastare la manipolazione delle gare sportive; invita la Commissione ad assumere un ruolo guida nella creazione di una piattaforma globale per lo scambio di informazioni e migliori pratiche e nel coordinamento di azioni comuni di prevenzione ed esecuzione tra autorità di regolamentazione, organizzazioni sportive, polizia e autorità giudiziarie nonché operatori del gioco d'azzardo; ritiene che una politica coerente in materia di sanzioni penali sia essenziale per un approccio paneuropeo alla regolamentazione del settore del gioco d'azzardo online, e a tal fine esorta gli Stati membri ad assicurare che sia vietata la manipolazione fraudolenta dei risultati, per ottenere vantaggi economici o d'altro tipo, qualificando come reato qualsiasi violazione dell'integrità delle competizioni, tra cui quelle collegate alle scommesse; sollecita la Commissione ad adottare iniziative a livello dell'Ue contro il gioco d'azzardo online non regolamentato e a sostenere la lotta contro il fenomeno delle partite truccate; riconosce che in alcuni Stati membri i proventi del gioco d'azzardo e le lotterie rappresentano un'importante fonte di entrate, che possono essere utilizzate per scopi di pubblica utilità e di beneficenza, per finalità culturali, per lo sport di base e per l'ippica e il settore equino; sottolinea inoltre l'importanza di tale contributo sostenibile e di questo ruolo specifico, che andrebbe riconosciuta nelle discussioni a livello europeo; ribadisce la propria posizione secondo cui le scommesse sportive costituiscono una forma di utilizzo commerciale delle competizioni sportive; raccomanda, pur nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri su tale aspetto, che le competizioni sportive siano protette da ogni utilizzazione commerciale non autorizzata, in special modo riconoscendo i diritti di proprietà degli organizzatori di eventi sportivi, non soltanto per assicurare un equo ritorno finanziario a beneficio dello sport professionistico e dilettantistico a tutti i livelli, ma anche quale mezzo per rafforzare la lotta contro le frodi nello sport, in particolare le partite truccate; chiede una maggiore cooperazione a livello europeo, con il coordinamento della Commissione, per identificare e contrastare gli operatori delle scommesse online implicati in attività illegali quali, tra le altre, le partite truccate o le scommesse su competizioni "juniores" che coinvolgono minori, e si aspetta che il settore del gioco d'azzardo online rispetti il divieto di tali attività attraverso l'autoregolamentazione; esorta gli Stati membri a considerare la possibilità di vietare tutte le forme di ‘spot fixing’ (scommesse su parti di eventi o competizioni), quali le scommesse su calci d'angolo, punizioni, rimesse laterali e cartellini gialli, essendo provato che esse si prestano molto alle manipolazioni; chiede alla Commissione di installare un sistema europeo di allerta per le autorità di regolamentazione delle scommesse, per un rapido scambio d'informazioni sugli eventi sportivi truccati; vede con favore i progetti educativi transnazionali miranti a combattere a livello mondiale il fenomeno della manipolazione delle competizioni sportive; sottolinea che, per contrastare le influenze corruttrici, gli atleti hanno bisogno di efficaci meccanismi di protezione che assicurino, fra le altre cose, la salvaguardia della loro integrità morale e fisica, condizioni di lavoro adeguate e la salvaguardia di stipendi e compensi, e prevedano anche il divieto di partecipare ai vari livelli delle competizioni per le organizzazioni sportive che non adempiono correttamente tali obblighi nei confronti dei propri atleti; sottolinea che i casi segnalati di partite truccate sono spesso giudicati dai tribunali ordinari nonché dai giudici sportivi e che, in entrambi i casi, vanno rispettate norme procedurali internazionali minime, come stabilisce l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; chiede una severa regolamentazione o il divieto, previa valutazione a livello di ciascuno Stato membro, delle forme pericolose di gioco d'azzardo; incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri”.

IL PARERE DELLA COMMISSIONE - La commissione giuridica, nell’approvare il testo (32 sì e 3 no), ha invitato la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: saluta con favore la presentazione della comunicazione della Commissione dal titolo ‘Verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d'azzardo online’ che considera un passo avanti al fine di garantire che i consumatori abbiano accesso a servizi online sicuri e opportunamente regolamentati, e ritiene che una regolamentazione efficace del settore del gioco d'azzardo online debba, in particolare, prevenire il rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo e assicurare che quest'ultimo sia corretto, equo, responsabile e trasparente; ritiene che una regolamentazione efficace del settore del gioco d'azzardo online debba, in particolare: indirizzare l'impulso al gioco della popolazione limitando la pubblicità a quanto strettamente necessario per orientare i potenziali giocatori verso l'offerta legale di servizi ed esigendo che tutte le pubblicità di giochi d'azzardo online siano sistematicamente accompagnate da un messaggio di avvertimento contro il gioco eccessivo o patologico, contrastare il settore del gioco d'azzardo illegale rafforzando gli strumenti tecnici e giuridici per l'identificazione e il sanzionamento degli operatori illegali nonché promuovendo la prestazione garantire un'efficace protezione dei giocatori dedicando una particolare attenzione alle categorie vulnerabili, segnatamente i giovani; sottolinea che il gioco d'azzardo online è un'attività economica che sfugge alla piena applicazione delle norme del mercato interno, in particolare a quelle relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi; pone in evidenza il fatto che gli Stati membri hanno il diritto di regolamentare e controllare i rispettivi mercati del gioco d'azzardo, soprattutto per motivi di ordine pubblico, conformemente alla legislazione europea che disciplina il mercato interno, ai principi sanciti dai trattati dell'UE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; ricorda che gli Stati membri, a causa di fattori storici, sociali e culturali che sono specifici per ognuno di essi, dovrebbero conservare la loro autonomia quanto alla regolamentazione delle attività di gioco d'azzardo sul proprio territorio, in modo da poter rispondere in modo efficace al fine di proteggere l'ordine pubblico, la società e i consumatori; chiede alla Commissione e agli Stati membri di prendere provvedimenti contro l'offerta di gioco d'azzardo illegale proveniente dall'interno del territorio degli stessi Stati membri; esorta, a tale riguardo, la Commissione a invitare gli Stati membri, nelle sue prossime raccomandazioni sulla tutela dei consumatori e la pubblicità, ad adottare misure di esecuzione contro l'offerta di gioco d'azzardo illegale; afferma che il gioco d'azzardo online è una forma di uso commerciale dello sport e che, poiché si tratta di un settore che cresce costantemente tenendosi al passo con le innovazioni tecnologiche, gli Stati membri incontrano difficoltà nel controllarlo a causa della natura specifica di Internet, il che comporta il rischio che si verifichino violazioni dei diritti dei consumatori e che il settore sia oggetto di indagini nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata; sottolinea l'importanza delle licenze nazionali per gli operatori del gioco d'azzardo online; ritiene che gli Stati membri siano i soggetti più indicati per agire in tale ambito, conformemente al principio di sussidiarietà; ritiene che un unico atto legislativo europeo, inteso a regolamentare in modo uniforme l'intero settore del gioco d'azzardo, non sarebbe appropriato a causa di riserve sulla sussidiarietà, ma che, in alcuni settori, un approccio europeo coordinato che affianchi le normative nazionali fornirebbe indubbiamente un valore aggiunto, in considerazione della natura transfrontaliera dei servizi di gioco d'azzardo online; riconosce tuttavia la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale sottolinea che si devono effettuare e applicare controlli nazionali in maniera sistematica, proporzionata e non discriminatoria e che tali controlli devono essere in linea con gli obiettivi giuridici perseguiti al fine di proteggere i consumatori e l'ordine pubblico e di prevenire le frodi; ricorda alla Commissione che, al fine di garantire l'effettiva applicazione del diritto europeo, è fondamentale un'esecuzione rigorosa e che occorre, pertanto, predisporre controlli efficaci volti a garantire che le legislazioni nazionali relative al gioco d'azzardo online siano conformi al diritto dell'Ue; esorta pertanto la Commissione a concludere le numerose procedure e denunce di infrazione, alcune delle quali risalgono al 2007, prima della fine dell'attuale mandato e a intraprendere azioni concrete qualora tali procedimenti violino il trattato e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; chiede una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri e le autorità nazionali, con particolare riferimento a misure di esecuzione efficaci e alla prevenzione del riciclaggio di denaro; riconosce che la cooperazione fra gli Stati membri è essenziale, ma sottolinea che è altresì estremamente importante che il gruppo di esperti sul gioco d'azzardo proceda in stretta collaborazione con tutti i soggetti interessati, compresi sia il settore del gioco d'azzardo che le organizzazioni di consumatori; ribadisce la propria posizione secondo cui le scommesse sportive rappresentano una forma di uso commerciale delle competizioni sportive e raccomanda che la Commissione e gli Stati membri sviluppino modelli per proteggere le competizioni sportive da qualsiasi uso commerciale non autorizzato, riconoscendo in particolare alle istituzioni sportive diritti di proprietà in relazione alle competizioni che organizzano, non soltanto per assicurare loro un equo ritorno finanziario a beneficio dei professionisti di ogni livello e dei dilettanti, ma anche per rafforzare la lotta contro le partite truccate; riconosce che il fenomeno delle partite truccate è fonte di profonda preoccupazione ed è spesso collegato alla criminalità organizzata, il che rappresenta una seria minaccia per l'integrità dello sport nell'Unione europea; invita pertanto la Commissione a rafforzare la cooperazione tra i principali soggetti interessati, quali le forze di polizia, le istituzioni sportive e gli operatori delle scommesse, al fine di migliorare la segnalazione e l'indagine dei comportamenti sospetti nell'ambito delle scommesse; invita la Commissione a promuovere l'istituzione di un codice di condotta da parte degli organizzatori di eventi sportivi, degli operatori delle scommesse e delle autorità pubbliche al fine di predisporre i meccanismi necessari a preservare l'integrità dello sport, comprese le disposizioni relative al finanziamento di tali meccanismi; ribadisce che la conclusione di accordi giuridicamente vincolanti fra gli organizzatori di eventi sportivi e gli operatori dei giochi d'azzardo online renderebbe più facile garantire una relazione più equilibrata fra le due parti, ad esempio tramite una chiara definizione dei meccanismi necessari ad assicurare la correttezza, specificando quali tipi di scommesse sono o non sono ammissibili e scambiando informazioni fra le parti; ritiene che una politica coerente riguardo alle sanzioni penali sia essenziale per un approccio pan-europeo alla regolamentazione del settore del gioco d'azzardo online ed esorta, a tal fine, gli Stati membri ad assicurare che sia vietata la manipolazione fraudolenta dei risultati, per motivi economici o di altro tipo, stabilendo che qualsiasi tentativo di violare l'integrità delle competizioni, comprese quelle collegate alle scommesse, sia considerato alla stregua di un reato penale; sollecita la Commissione ad adottare iniziative a livello dell'Ue contro il gioco d'azzardo online non regolamentato e a sostegno della lotta contro le partite truccate; mette in guardia sul fatto che il gioco d'azzardo può provocare una pericolosa dipendenza, una questione che dovrebbe essere affrontata in tutte le proposte legislative, per il bene dei consumatori e per l'integrità di questa forma di sport; prende atto dei lavori preparatori svolti dal Consiglio d'Europa in merito al progetto preliminare di convenzione contro la manipolazione degli eventi sportivi e incoraggia gli Stati membri a sostenere questa valida iniziativa; invita la Commissione a presentare proposte legislative selezionate al fine di creare un quadro giuridico che assicuri la certezza del diritto per le imprese europee legittime, nonché meccanismi di cooperazione efficaci tra gli Stati membri atti a garantire la protezione dei consumatori; sottolinea che mentre è importante, da un lato, l'effettivo scambio di informazioni tra gli organi inquirenti ai fini di una buona esecuzione della legge, dall'altro i provvedimenti per contrastare le partite truccate devono essere conformi alle norme e alle regolamentazioni nazionali ed europee in materia di protezione dei dati; chiede alla Commissione e agli Stati membri di introdurre misure efficaci di sensibilizzazione sui rischi di dipendenza dal gioco, in particolare rivolte ai giovani; invita la Commissione a valutare l'introduzione di una "lista bianca" che consenta ai consumatori di distinguere gli operatori europei autorizzati dagli operatori non europei; sottolinea che i casi segnalati di partite truccate sono spesso giudicati dai tribunali pubblici nonché dai tribunali arbitrali dello sport e che, in entrambi i casi, occorre rispettare norme minime procedurali internazionali, come stabilito dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; invita gli Stati membri a elaborare norme comuni uniformi pan-europee per i servizi di verifica elettronica dell'identità online; osserva che è fondamentale istituire procedure di registrazione unificate per gli operatori del gioco d'azzardo online, onde evitare un'ulteriore diffusione dei servizi illegali; chiede, pertanto, che le procedure di verifica e di registrazione siano rese più coerenti e più efficienti.

Articoli correlati