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Legge Stabilità sui giochi: più Preu slot e Vlt dal 1 gennaio 2015, scende il payout

16 ottobre 2014 - 08:33

E' una vera e propria stangata quella che ha riservato il governo di Matteo Renzi al comparto del gioco pubblico con un aumento del prelievo su slot e vlt che entrerebbe in vigore già dal primo gennaio 2015. Le misure previste dal governo in materia di gioco, così da reperire quell’annunciato miliardo di euro, oltre che quei 3,8 miliardi di recupero dell'evasione (ovviamente non solo nel settore), si legge nel testo non ancora definitivo della legge di Stabilità 2015 varata ieri dal governo e proposto in anteprima da GiocoNews.it, sono contenute nel titolo quinto del testo, quello su ‘misure aggiuntive’, le norme sul gioco, che si possono sintetizzare in: lotta a chi opera senza concessione, aumento del Preu per slot e Vlt (che diventano del 17 e del 9 percento) e calo del payout (con una percentuale minima fissata rispettivamente al 70 e all'81 percento, è dunque possibile fissarne una maggiore).

Scritto da Anna Maria Rengo
Legge Stabilità sui giochi: più Preu slot e Vlt dal 1 gennaio 2015, scende il payout

GLI ACCERTAMENTI DI EQUITALIA - Il testo prevede che al comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, numero 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 numero 64, le parole ’31 dicembre 2014’ sono sostituite dalle seguenti: ’30 giugno 2015’.

In sostanza, viene previsto che i comuni possano continuare ad avvalersi fino al 30 giugno 2015 , e non più fino alla fine dell'anno corrente, dell'attività di accertamento e riscossione di Equitalia e delle società da essa partecipate.

 

LA LOTTA AI CENTRI PRIVI DI CONCESSIONE - “In attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici conseguente all’attuazione della delega fiscale (…) per assicurare parità di condizioni competitive tra imprese che, munite di concessione, offrono scommesse con vincita in denaro per conto dello Stato e persone che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore azionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché in considerazione del fatto che, in tale secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, a decorrere dall’anno 2015, nei riguardi del titolare dell’esercizio e del punto di raccolta trovano applicazione le seguenti disposizioni per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli”.

 

Eccole: il decreto legislativo 21 novembre 2007 numero 231 in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, assumento gli oneri e le responsabilità derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali; è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, dell’Adm; è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a 10mila euro; continua ad applicarsi l’articolo 7 della legge Balduzzi; il proprietario dell’immobile in cui ha sede l’esercizio o il punto di raccolta, ovvero il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta (…) comunicano i loro dati anagrafici e l’esistenza dell’attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all’autorità di Pubblica sicurezza entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data nella quale l’attività è avviata; continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all’articolo 11’, comma 6, lettera a) e b) (…) e in ogni caso l’Adm non iscrive il titolare dell’esercizio e del punto di raccolta nell’elenco di cui all’articolo 1 comma 533 della legge 23 dicembre 2005, numero 266 e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto; l’imposta unica di cui al Dlgs 23 dicembre 1998 (…) è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L’imposta si applica su un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o punto di raccolta. Le violazioni delle precedenti disposizioni sono punite con sanzioni pecuniarie o anche con la chiusura dell’esercizio o del punto vendita.

 

 

IL PAYOUT E IL PREU – La legge di Stabilità interviene anche sul payout, a partire dal 1° gennaio 2015. Per quanto riguardale slot “la percentuale destinata alle vincite (…) è fissata in misura non inferiore al 70 percento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 17 percento; per le Vlt il payout è fissato “in misura non inferiore all’81 percento) e il prelievo “nella misura del 9 percento”.

 

 IL TESTO - Il testo della legge di Stabilità apporvato dal governo può essere consultato cliccando qui.

 

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