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De Poli: 'Apparecchi di gioco siano vietati negli esercizi pubblici'

26 aprile 2018 - 09:20

Pubblicato il testo del disegno di legge di De Poli (Udc) che punta a vietare gli apparecchi di gioco nei pubblici esercizi.

Scritto da Anna Maria Rengo
De Poli: 'Apparecchi di gioco siano vietati negli esercizi pubblici'

Vietare le slot machines in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni. Lo prevede il disegno di legge presentato alla Camera da Antonio De Poli (Udc). 

 

GLI OBIETTIVI - Il divieto, si legge nella premessa, "si propone a livello individuale di porre rimedio ai gravi effetti che l’assuefazione a queste forme di gioco d’azzardo produce", mentre a livello collettivo "tollerare queste forme di gioco d’azzardo non fa che assecondare la creazione di ambienti che instaurano pericolosi legami con una criminalità organizzata che si è ormai impossessata della gestione di questa proficua attività, che genera essa stessa quella richiesta di liquidità che diviene poi facile preda di quell’usura gestita e controllata dalla criminalità organizzata".

LE DISPOSIZIONI - Il presente disegno di legge modifica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con l’introduzione del divieto di installazione e di utilizzo di slot-machine all’interno dei locali pubblici per mezzo: dell’abrogazione delle lettere a) e a-bis) del comma 6 dell’articolo 110, che attualmente considerano lecito, previo rispetto dei limiti e delle condizioni individuati dal legislatore, l’utilizzo delle slot-machine nei locali pubblici; della riconferma di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 110, che recita: 'L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie'.
Il presente disegno di legge modifica inoltre il già citato articolo 110 prevedendo che chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni da intrattenimento (di cui al comma 5 dell’articolo 110), rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d’azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel testo unico e nelle relative disposizioni attuative, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nello stesso testo unico, corrisponde, a fronte delle vincite, premi in denaro o di altra specie diversi da quelli ammessi.
Infine, il disegno di legge introduce la confisca per gli apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente o non rispondenti alle caratteristiche indicate dalla legge.
Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni suddetti.

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