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Consiglio Toscana, modifiche in vista per la legge sul Gap del 2013

15 maggio 2018 - 09:18

Il consigliere Stefano Scaramelli presenta Pdl per modifica al preambolo della legge sul Gap della Toscana del 2013 dopo i rilievi del ministero dell'Interno su divisione potestà.

Scritto da Fm
Consiglio Toscana, modifiche in vista per la legge sul Gap del 2013

 


Aria di modifiche, anche se solo tecniche, per la legge regionale della Toscana sul Gap. Dopo il via libera dato lo scorso gennaio all'introduzione di nuovi punti sensibili cui applicare il distanziometro di 500 metri, corsi di formazione per gestori e dipendenti, investimenti sulla prevenzione e un nuovo sistema sanzionatorio e restrizioni, il Consiglio è chiamato a ritoccare la normativa con una proposta di legge presentata da Stefano Scaramelli, consigliere Pd e presidente della commissione sanità e welfare del Consiglio regionale, che verrà discussa dalla Terza commissione mercoledì 16 maggio.


Il testo, intitolato "Prevenzione della ludopatia. Modifiche alla legge regionale n° 57/2013", riformula il punto 3 del preambolo "come sostituito dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale n° 4/2018, per una più appropriata esplicitazione delle potestà esercitabili dalla Regione in materia di giochi leciti ai sensi della giurisprudenza costituzionale, recependo le osservazioni formulate dal Governo nell'ambito del procedimento di controllo della legge regionale n° 4/2018, svolto ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione".
 

Secondo la proposta, quindi, il punto 3 del preambolo della legge sul Gap del 2013 è sostituito dal seguente: "La Corte Costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011 n° 300 e 11 maggio 2017 n° 108, ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione dei giochi leciti, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia".
 

Nella relazione illustrativa alla proposta di legge, Scaramelli evidenzia che la "legge regionale n° 4/2018 ha innovato sotto vari profili la disciplina dettata dalla legge regionale n° 57/2013 in materia di prevenzione del gioco d'azzardo patologico, intervenendo anche sul preambolo di quest'ultima legge per ragioni di coordinamento tecnico. In sede di controllo governativo, il ministero dell'Interno ha eccepito che la nuova formulazione del punto 3 del preambolo della legge regionale n° 57/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale n° 4 2018, attribuirebbe alla potestà generale una 'generica competenza in materia di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico suscettibile di determinare un'interferenza regionale rispetto alla potestà esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Lo stesso ministero ritiene che 'la precedente formulazione del preambolo... che si limitava a riconoscere alle regioni la potestà di legiferare in materia di giochi leciti al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio appare più appropriata'.
L'ufficio legislativo del Consiglio regionale ha inviato le proprie controdeduzioni tecniche, ribadendo che il legislatore regionale è intervenuto in materia nell'esercizio delle proprie competenze normative sanitarie e sociali.
A fronte di tali controdeduzioni, il Governo ha ritenuto di non impugnare la legge n° 4/2018, chiedendo alla Regione, che si è impegnata in tale senso, di adeguare il preambolo della legge regionale n° 57/2013 al suddetto rilievo ministeriale, in conformità al principio della leale collaborazione istituzionale".
 

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