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Decreto Dignità e divieto pubblicità gioco, via libera del Cdm

02 luglio 2018 - 20:36

Il consiglio dei ministri approva il decreto Dignità, che prevede il divieto di pubblicità di gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Decreto Dignità e divieto pubblicità gioco, via libera del Cdm

Via libera del consiglio dei ministri, riunito nella giornata di lunedì 2 luglio, al decreto Dignità del ministro Luigi Di Maio, e che prevede il divieto assoluto di pubblicità del gioco con vincita in denaro. "Sarà un primo passo avanti", afferma il ministro. "Siamo il primo Paese in Europa a vietare la pubblicità del gioco. Divieto che sarà operativo appena il decreto sarà in vigore".

Il testo approdato in Cdm, e che era stato esaminato dal preconsiglio tenuto in mattinata, aveva apportato delle limature rispetto alla versione originaria, in particolare facendo salvi i contratti pubblicitari vigenti, le lotterie nazionali a estrazione differita (quindi la Lotteria Italia) e i loghi sul gioco sicuro e resposabile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come si legge nella nota di Palazzo Chigi, il decreto Dignità punta a "contrastare il grave fenomeno della ludopatia, vietando la pubblicità di giochi e scommesse con vincita in denaro".

Ecco il testo dell'articolo 8 del decreto Dignità: 

(Divieto di pubblicità giochi e scommesse)

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000.
3. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile la normativa vigente anteriormente alla medesima data. 

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