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Gioco e pubblicità, Di Maio: 'Entro un anno chiudere contratti in essere'

03 luglio 2018 - 07:48

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, spiega i prossimi interventi sul divieto di pubblicità di gioco.

Scritto da Sm
Gioco e pubblicità, Di Maio: 'Entro un anno chiudere contratti in essere'

"Sono contento che il primo atto da ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico riguardi il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo. In Italia, dopo la firma del presidente della Repubblica al decreto Dignità, non si potrà più fare pubblicità al gioco. I contratti in essere, entro un anno, dovranno essere chiusi". Lo dice il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, in occasione della trasmissione Agorà, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto Dignità. Ricordiamo che nel testo approvato si parla anche di divieto di pubblicità di gioco. "Quello che abbiamo detto lo abbiamo fatto con un decreto, di modo che non si dovranno aspettare i tempi parlamentari".

E aggiunge: "Diventiamo uno dei paesi avveniristici in Europa, credo siamo il primo paese in Europa che vieta totalmente la pubblicità sul gioco d'azzardo. Mi sono messo contro tutti i concessionari di gioco al mondo, che venivano anche ad investire qui, ma non importa. Togliamo la pubblicità e finalmente tanti personaggi famosi non si presteranno più al gioco d'azzardo. Sono interventi sociali su delle emergenze sociali".

E sul reddito di cittadinanza afferma: "Le coperture del reddito di cittadinanza sono state individuate anni fa e ora bisogna fare il percorso per farle approdare nella legge di Bilancio. Sono 25 voci di spesa che intervengono sulla spending review, sui concessionari autostradali in Italia e sulla tassazione su alcuni ambiti che in Europa ci vedono tra i più bassi, come il gioco d'azzardo".

Il deputato Francesco Silvestri precisa: "Il periodo transitorio, per chi ha già contratti in essere firmati prima della emanazione del decreto, durerà al massimo fino al 30 giugno 2019".

L'ITER - Il decreto Dignità sarà ora (tra oggi 3 luglio e domani, presumibilmente) pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore nella data indicata nel decreto stesso (probabilmente il giorno stesso o quello successivo). Il governo deciderà poi a quale delle due Camere trasmetterlo per prima, al fine della sua conversione in legge, che dovrà avvenire entro 60 giorni, pena decadenza, dalla data di entrata in vigore. Alla Camera assegnata si deciderà poi per l'assegnazione in sede referente (commissione Lavoro, nell'ipotesi più accreditata) e in sede consultiva. 

Ecco il testo dell'articolo 8 del decreto Dignità: 
(Divieto di pubblicità giochi e scommesse)
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. 
Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000.
3. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile la normativa vigente anteriormente alla medesima data.

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