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Dl Dignità, Camera: 'Pubblicità gioco, valutare contrasto con norme vigenti'

18 luglio 2018 - 08:48

L'Osservatorio legislativo e parlamentare e il Servizio Studi della Camera chiedono di approfondire contrasto fra norme nuove e vigenti su divieto di pubblicità al gioco.

Scritto da Redazione
Dl Dignità, Camera: 'Pubblicità gioco, valutare contrasto con norme vigenti'

 


Decreto Dignità e norme sul divieto di pubblicità al centro dei dossier della Camera dei deputati, che non lesinano "appunti" alla formulazione del testo. Soprattutto per la sovrapposizione ed il contrasto con le leggi già vigenti in materia.


In particolare, nel dossier "Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge", per l’Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera "appare opportuno approfondire il coordinamento tra le disposizioni" considerando che la norma del Dl Dignità "fa salve le disposizioni dell'articolo 7, commi 4 e 6 del decreto-legge n.3 158 del 2012, le quali prevedono uno specifico divieto di messaggi pubblicitari concernenti i giochi con vincite in denaro nel corso di trasmissioni o in pubblicazioni destinate ai minori; anche in questo caso sono previste apposite sanzioni amministrative e una autorità preposta alla loro irrogazione, peraltro diversa dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (vale a dire l'Agenzia delle dogane e dei monopoli); sono inoltre fatte salve le disposizioni di cui ai commi 937, 938 e 939 dell'articolo unico della legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), le quali, presupponendo la legittimità della pubblicità di giochi e scommesse, ne vietano specifiche modalità".
 
 
Nel dossier "Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale" il Servizio Studi della Camera evidenzia che "l'articolo 9, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo; per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 percento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni viene individuata nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo. Al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire le motivazioni alla base della clausola di salvezza della normativa vigente (con particolare riferimento ai commi 937, 938 e 939 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2016, l. n. 208/2015, i quali, presupponendo la legittimità della pubblicità di giochi e scommesse, ne vietano specifiche modalità) a fronte dell'introduzione di un generale divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta e comunque effettuata su qualunque mezzo. Potrebbe, inoltre, risultare opportuno un approfondimento su come l'individuazione dell'Agcom come autorità competente all'irrogazione delle sanzioni per la violazione del divieto generale di pubblicità di giochi e scommesse si coordini con la previsione, che viene fatta salva, di una diversa autorità (l'Agenzia delle dogane e dei monopoli) per l'irrogazione delle sanzioni per la violazione dello specifico divieto di pubblicità di giochi e scommesse rivolta ai minori (articoli 7, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 158 del 2012)".
 
 
Quindi, il Servizio Studi della Camera afferma che "con riferimento poi all'articolo 9, comma 5, che prevede, in relazione il divieto di pubblicità di giochi o scommesse, che ai contratti in corso continui ad applicarsi la disciplina previgente per non oltre un anno, assume rilievo la questione dei contratti stipulati anteriormente ad una nuova norma legislativa ma ancora in esecuzione al momento della loro entrata in vigore. Tale questione è stata affrontata dalla giurisprudenza secondo cui gli effetti di un rapporto contrattuale sorto prima dell'entrata in vigore della legge devono essere disciplinati dalla legge vigente nel tempo in cui quegli effetti si realizzano, in applicazione del principio dell'efficacia immediata della legge in vigore (art. 11 disp. prel.), cui fa eccezione quello, che pertanto avrebbe dovuto essere espressamente previsto, dell'ultrattività della legge previgente.
Per la giurisprudenza occorre quindi distinguere il momento della stipulazione da quello della produzione degli effetti. Pertanto, nell'ambito dei contratti di durata bisogna distinguere il momento dell'atto dalla dinamica degli effetti. Mentre la stipulazione rimane regolata dalla legge in vigore nel momento in cui è avvenuta, gli effetti che ne derivano sono disciplinati dalla legge in vigore nel momento in cui essi si realizzano.
Si richiama, al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1689 del 2006 (Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1689): 'Relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l'intervento nel corso di essa, di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest'ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto, ai sensi dell'art. 1339 c. c., il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all'entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi
assoggettato all'efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto'".
 
 
Infine, il Dipartimento Finanze nelle schede di lettura chiede di valutare "l’opportunità di riconsiderare la clausola di salvezza della normativa vigente a fronte dell’introduzione di un generale divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta e comunque effettuata su qualunque mezzo. La normativa vigente, che il decreto-legge fa espressamente salva ('fermo restando quanto previsto…'), infatti, nel presupporre la liceità del messaggio pubblicitario di giochi e scommesse non appare compatibile con il divieto generale introdotto dal decreto-legge".
 

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