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Dl fiscale, sì in commissione alla lotteria filantropica

27 novembre 2018 - 08:37

La commissione Finanze del Senato approva l'emendamento Montani sull'istituzione di una lotteria filantropica.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dl fiscale, sì in commissione alla lotteria filantropica

La commissione Finanze del Senato ha ultimato il suo lavoro sul decreto fiscale, che all'articolo 18 fissa al 2020 l'arrivo in Italia della cosiddetta lotteria dei corrispettivi. Nel corso dei lavori di ieri, la commissione ha approvato l'emendamento a prima firma del leghista Enrico Montani, con l quale si prevede l'introduzione anche di una lotteria a scopo filantropico. Il testo approvato è stato riformulato e la sua ultima versione così recita: "Al fine di finanziare progetti filantropici gli enti del terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, prevedendo, in particolare, le modalità di estrazione e di controllo. La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico".

Come noto, tutti gli altri emendamenti sul gioco sono stati o respinti o ritirati, fatta ovviamente eccezione per quello governativo che prevede un intervento a favore del Casinò Campione d'Italia.

Quello di Adolfo D'Urso (FdI) all'articolo 20, che è stato trasformato in un ordine del giorno, nella versione accolta come raccomandazione non contiene alcun riferimento al gioco.

Il testo approda oggi, 27 novembre, in Aula. Ricordiamo quanto recita l'articolo 18, relativo appunto alla lotteria dei corrispettivi:

Articolo 18. (Rinvio lotteria dei corrispettivi)
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 540, è sostituito dal seguente: «540. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dal­ l’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’eser­ cente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»; b) il comma 543 è abrogato; c) il comma 544 è sostituito dal seguente: «544. Con provvedi­mento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinante le modalità tecniche rela­tive alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con­ vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540.».
2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria, è istituito un Fondo iscritto nello stato di previsione del Mini­stero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 25.

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