Nel corso della seduta alla Camera di ieri, giovedì 6 dicembre, sono stati esaminati i documenti del Governo sul funzionamento degli apparecchi da gioco, sul fondo per la prevenzione e per il disturbo del gioco d'azzardo patologico, ippica e divieto di pubblicità, in merito al disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020". Oggi, dalle 17. è atteso il voto di fiduca dell'Aula.
Ecco il testo integrale dei documenti esaminati ieri in aula:
FUNZIONAMENTO APPARECCHI - "Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali - si legge nel testo - che disciplinano l’orario di funzionamento degli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni: a) a decorrere dal 1o luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della Sogei Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della Sogei Spa. Il ministero dell’Economia e delle Finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 307. In sede di riforma complessiva in materia di giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in attuazione di quanto previsto dall’intesa del 7 settembre 2017 tra Governo, regioni ed enti locali sancita in sede di Conferenza unificata, nell’ambito dell’autonomia degli enti locali, sono definiti criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, anche al fine del monitoraggio telematico del rispetto dei limiti definiti. Agli oneri previsti per la realizzazione delle funzionalità necessarie a rendere disponibili agli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 306, pari a 50mila euro annui, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa fronte con le risorse finanziarie disponibili e nell’ambito della dotazione organica dell’amministrazione".
GIOCHI NUMERICI - Per quanto riguarda i giochi numerici è riportato: "Al fine di consentire l’espletamento della procedura di selezione per l’attribuzione della nuova concessione per l’esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall’attuale concessionario fino all’aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019".
FONDO PREVENZIONE DIPENDENZE DA GAP - Sull'istituzione del fondo per la prevenzione alle dipendenze, tra cui il gioco patologico d'azzardo viene spiegato nel testo che "al fine di prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze legate all’uso di sostanze stupefacenti, alcoliche e al gioco d’azzardo patologico (Gap), sia tra i minori che tra gli adulti, presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il fondo per la prevenzione alle dipendenze. Il fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto dalla presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le Regioni si potranno avvalere delle istituzioni locali e dei servizi territoriali delle strutture socio-sanitarie pubbliche, anche attraverso la partecipazione alle attività di strutture private autorizzate e accreditate ed esperti operatori del settore delle dipendenze. La presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministero della Salute e il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, da svolgere, sui territori regionali, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio per la salute connessi all’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e al gioco d’azzardo patologico e sui servizi predisposti dalle strutture socio-sanitarie pubbliche e da quelle private autorizzate e accreditate per affrontare il problema delle dipendenze. All’attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Nell’ambito del sito internet istituzionale del dipartimento delle Politiche Antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento delle dipendenze, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi. Il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca programma, presso le scuole di ogni ordine e grado, attività formative e progetti finalizzati al contrasto delle dipendenze. Nella programmazione delle attività formative di cui al presente comma, le scuole si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali delle strutture sociosanitarie pubbliche, anche attraverso la partecipazione alle attività di strutture private autorizzate e accreditate ed esperti operatori del settore delle dipendenze. All’attuazione del presente comma si provvede senza nuovi e maggiori oneri per il Bilancio dello Stato. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Conseguentemente, all’articolo 21, comma 1, sono state sostituite le parole 'pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019' con le seguenti: 'pari a 8.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021'". (ex 40. 01. a firma di Lorenzin, Toccafondi, Lupi, Soverini del Pd).
FONDO PER IL DISTURBO DA GAP - Il testo sull'istituzione di questo fondo cita "la dotazione del Fondo per il disturbo da gioco d’azzardo patologico (Gap) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, tali incrementi sono finalizzati al finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo patologico presentati dalle regioni che realizzano la maggiore riduzione percentuale dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Conseguentemente, all’articolo 80 sostituire le parole: dello 0,5 percento con le seguenti: 0,65 percento. (ex 40. 018. a firma di Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro di LeU).
IPPICA - "Al fine di consentire l’estinzione dell’ingente contenzioso pendente in materia - come riporta il documento esaminato in aula -, di evitare l’insorgenza di ulteriore contenzioso e conseguentemente, limitare l’esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 relative agli anni dal 2006 al 2012. Il ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo di indennizzo risarcitorio per il danno patrimoniale subito pari alla percentuale dell’1,90 per cento sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall’anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l’importo riconosciuto può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall’applicazione del punto I del presente comma e qualora il saldo della compensazione esprima un debito a carico dei concessionari o aventi causa, questo verrà messo a ruolo in cartella esattoriale con possibilità di rateizzazione fino a 72 mesi oppure potrà essere rateizzato in un numero massimo di 72 rate mensili. Al fine di dare immediata applicazione a quanto stabilito dal presente comma, il ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli si coordineranno con l’associazione di categoria dei concessionari o aventi causa maggiormente rappresentativa Agisco". (ex 80. 2. a firma di Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani di FI).
DIVIETO DI PUBBLICITÀ - All’articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96, vengono aggiunte le seguenti parole: "e i Casinò italiani autorizzati dal Ministero dell’interno all’esercizio del gioco d’azzardo". (ex 80. 02. a firma di Mandelli e Squeri di FI).