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Consiglio Umbria, M5S: 'Modificare legge gioco, sì a limiti orari'

24 gennaio 2019 - 09:48

Il Movimento 5 stelle Umbria deposita proposta di legge per la modifica della legge sul gioco con l'introduzione di fasce orarie obbligatorie entro cui i Comuni possano legiferare.

Scritto da Francesca Mancosu
Consiglio Umbria, M5S: 'Modificare legge gioco, sì a limiti orari'

Anche l'Umbria potrebbe veder presto modificata la propria legge sul gioco.

I consiglieri del Movimento 5 stelle Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari hanno infatti appena depositato il testo “Ulteriori modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014 n. 21 in materia di orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in danaro di cui all’articolo 110 comma 6 del R.D. 773/1931 situati nella Regione Umbria”, allo scopo di “integrare la normativa contenuta nella legge regionale 21 novembre 2014 n. 21 e s.m.i. avente ad oggetto 'Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico' con particolare riferimento agli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in danaro di cui all’articolo 110 comma 6 del R.D. 773/1931 localizzati sul territorio della Regione Umbria”.

In particolare, si legge nella relazione illustrativa, “si vuole integrare la normativa contenuta nell’Articolo 6-bis avente ad oggetto le 'Limitazioni all'esercizio del gioco' prevedendo determinate fasce orarie obbligatorie entro le quali i singoli comuni possono disporre limitazioni orarie all'esercizio del gioco ai sensi del Comma 1 dell’Articolo 6-bis”.
Nella relazione finanziaria invece i consiglieri sottolineano che “la normativa prevista nella presente proposta di legge non comporta alcun onere per il bilancio regionale, stabilendo soltanto normativa più stringente in materia orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in danaro. Le modifiche contenute nella presente proposta determinerebbero anzi maggiori entrate derivanti dall’eventuale irrogazione di sanzioni secondo quanto previsto dall’Articolo 2. Tali risorse finanziarie sarebbero impiegate secondo le modalità indicate dal comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2014 n. 21 e s.m.i”.
 
 
IL TESTO DELLA PROPOSTA – Questi gli articoli compresi nella proposta di legge dei 5stelle.
Articolo 1 (Modificazioni all’Articolo 6-bis) 1. Alla rubrica dell’Articolo 6-bis al termine del Comma 1 sono aggiunte le seguenti parole : “In ogni caso l’orario di funzionamento di tali apparecchi è fissato esclusivamente dalle ora 9,00 alle ora 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi, fatta salva la facoltà dei comuni di ordinare limitazioni più stringenti rispetto a tali orari”.
Articolo 2 (Modificazioni all’Articolo 11) 1. A seguito del comma 2 dell’Articolo 11 è inserito il : “Comma 2-bis - L'inosservanza delle disposizioni di cui all' articolo 6-bis, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 5.000,00 euro riferita ad ogni singolo locale o punto di vendita di gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi ivi collocati”.
Articolo 2 (Norma transitoria) 1. È concesso un periodo di 60 giorni dalla data di approvazione delle presente legge al fine di consentire ai comuni l’adeguamento della normativa in materia di orario di funzionamento delle apparecchiature di cui all’Articolo 6-bis della legge regionale 21 novembre 2014 n. 21, qualora questo dovesse consentirne l’esercizio in orari al di fuori della fascia oraria obbligatoria, trascorsi i quali tale normativa diverrà efficace. Articolo 3 (Disposizioni finanziarie) 1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale sia per l'esercizio in corso che per gli esercizi futuri, in quanto prevede esclusivamente norme che disciplinano l’orario di esercizio delle apparecchiature. 2. Le eventuali entrate derivanti dall’irrogazione di sanzioni di cui all’Articolo 2 sarebbero impiegate secondo le modalità indicate dal comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2014 n. 21 e s.m.i.
 

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