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Manovra e gioco, volata finale in Senato

13 dicembre 2019 - 09:19

Ecco i testi finali dei due emendamenti approvati in commissione in Senato sul gioco nell'ambito del Ddl di bilancio 2020-2022.

Scritto da Anna Maria Rengo
Manovra e gioco, volata finale in Senato

Altra giornata di discussione, oggi 13 dicembre in Aula in Senato, del disegno di legge di bilancio 2020-2022, sulla cui prima sezione il Governo ha annunciato l'intenzione di chiedere la fiducia. Confermate le disposizioni sul gioco che sono frutto non solo del testo originario, ma anche delle due proposte di modifica (dei relatori e del M5S) che sono state approvate in commissione Bilancio e di cui è finalmente disponibile il testo finale, peraltro pressoché identico a quello degli originari, rispettivamente, subemendamento ed emendamento. In sintesi, le disposizioni contenute all'articolo 92 e 93 prevedono l'ulteriore tassazione delle vincite alle Vlt (dai 200 euro in su si pagherà un'aliquota del 20 percento, a partire dal 15 gennaio 2020), ma anche di quelle alle lotterie, Win for Life, Win for Life Gold e SiVinceTutto (il 20 percento di quelle dai 500 euro in su, a partire dal 1° marzo 2020) , oltre che la gara per le concessioni degli apparecchi. A modifica (e abrogazione) delle disposizioni contenute nel Dl fiscale, viene aumentato il Preu di slot (23,85 percento fino a fine 2020, 24 dal 2021 in poi) e Vlt (8,5 percento fino a fine 2020, 8,6 percento dal 2021), ma ridotto il payout minimo per le slot (65 percento) e le Vlt (83 percento).

IL SUBEMENDAMENTO DEI RELATORI

«L'articolo 93 è sostituito con il seguente:
Art. 93. - (Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite) -

1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di Euro 200.

4. A decorrere dal 1º marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

5. L'articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato.''»;

L'EMENDAMENTO DI ENDRIZZI SULLA GARA APPARECCHI (mirante a ridurre il numero dei diritti e ad accrescerne i costi, oltre che a sopprimere la delega al Mef di procedere, tramite decreto, al riordino dell'offerta di gioco)

92.2 (Testo 2)
Endrizzi, Moronese, Matrisciano, Guidolin, Dell'Olio, Puglia, Pirro, Bottici, Botto, Campagna

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza», con le seguenti: «apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b) dell'articolo 110 del regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e gioco con vincita in denaro a distanza»;
b) al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la parola: «250.000» con la seguente: «200.000»;
2) sostituire la parola: «1.400» con la seguente: «1.800»;
c) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la parola: «58.000» con la seguente: «50.000»;

2) sostituire la parola: «15.500» con la seguente: «18.000»;
d) al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «2.800» con la seguente: «2.500» e la parola: «30.000» con la seguente: «35.000»;
e) al comma I lettera e), sostituire la parola: «50», con la seguente: «40» e la parola: «2.000.000» con la seguente: «2.500.000»;
f) Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono riservati:
- al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto delle Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini;
all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari;
- alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Forze dell'Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale.
Con decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti;
g) al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
sostituire le parole: «ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa», con le seguenti: «ai soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo»;
h) sopprimere comma 4.

GLI ODG - Tutti gli ordini del giorno presentati "sono da intendersi accolti come raccomandazione". Tra questi, quello a firma del senatore Giovanni Endrizzi che impegna il Governo: "a valutare l'opportunità di riformare in modo organico, entro il 31 dicembre 2020, la disciplina fiscale del gioco d'azzardo autorizzato in concessione, prevedendo l'unificazione delle modalità di prelievo a carico dei concessionari, dei gestori e degli esercenti delle reti di raccolta sia fisiche che telematiche, da rapportarsi ai volumi di raccolta ispirandosi a criteri di progressività del prelievo in rapporto alla raccolta per gli operatori del settore e all'ammontare delle vincite per i clienti".

IL DECRETO FISCALE - Intanto, prosegue in commissione Finanze l'esame del decreto fiscale e dei suoi 461 emendamenti. Il testo è però blindato e sarà votato così come è uscito dalla Camera: esso prevede tra l'altro l'istituzione dell'albo unico per gli operatori, la proroga del bando per bingo e scommesse, l'arrivo degli agenti sotto copertura, il rinvio della partenza delle slot da remoto, il blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione e il contrasto all'evasione nel settore scommesse.

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