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Tar conferma orari Ventimiglia, Comune: 'Nostra battaglia continua'

23 dicembre 2019 - 11:21

L'assessore al Commercio di Ventimiglia (Im) commenta sentenza del Tar Liguria che conferma ordinanza sindacale sul gioco con apparecchi spenti dalle 7 alle 19.

Scritto da Redazione
Tar conferma orari Ventimiglia, Comune: 'Nostra battaglia continua'

"Apprendiamo favorevolmente che il Tar ha riconosciuto la validità della vigente ordinanza comunale che prevede lo spegnimento, dalle 7 alle 19, delle slot machine e delle altre apparecchiature da gioco con vincite in denaro negli esercizi commerciali e pubblici e nelle sale da gioco in città".

 

Così l’assessore al Commercio di Ventimiglia (Im), Matteo De Villa, commenta la sentenza del Tar Liguria che ha rigettato il ricorso di una società che installato in città diverse macchine elettroniche per il gioco lecito in tredici esercizi commerciali per l'annullamento dell’ordinanza sindacale del 2018, avente ad oggetto la disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro, aspramente criticata dagli operatori del settore.

 

"Come già detto nel nostro programma amministrativo, abbiamo fatto rispettare l’ordinanza sino ad oggi e continueremo a farlo. L’ultima sanzione emessa dalla polizia locale ad un gestore è molto recente. Resta comunque da porsi l’obiettivo di ridurre il volume dell'offerta del gioco d'azzardo ma bisogna farlo in modo serio, non ideologico, emotivo o, peggio, in modo strumentale. Non abbiamo risolto il problema alla radice.
Se contro questa sentenza dovesse seguire un appello ci costituiremo in giudizio per difendere la decisione del Tar", termina l'assessore.
 
 
LA SENTENZA – Nel bocciare il ricorso, i giudici amministrativi evidenziano che "l’ordinanza sindacale impugnata si configura come atto amministrativo generale, sicché trova applicazione l’art. 13 della legge n. 241/1990, che al primo comma statuisce che le norme sulla partecipazione 'non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione' (cfr, nello stesso senso, Tar Piemonte, II, 3.1.2019, n. 17). L’amministrazione comunale non aveva dunque nessun obbligo di confrontarsi preventivamente con le associazioni di categoria degli operatori del settore, né tantomeno con i singoli soggetti interessati, quale la società ricorrente".
Inoltre, si legge ancora nella sentenza, "contrariamente a quanto erroneamente dedotto dalla società ricorrente, il potere del sindaco del comune di Ventimiglia di disciplinare l’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro è specificamente previsto dall’art. 4 comma 10 del regolamento giochi leciti e sale da gioco approvato con deliberazione del consiglio comunale di Ventimiglia n. 75 del 28.11.2014 (doc. 10 delle produzioni 15.2.2019 di parte comunale), il quale non è neppure stato fatto oggetto di impugnazione nella presente sede, unitamente all’ordinanza che ne fa applicazione".
 

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