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Milleproroghe, più soldi all'ippica: emendamento ammissibile

24 gennaio 2020 - 09:26

Le proposte emendative sull'ippica esaminate alla Camera sono risultate inammissibili: ammesso solamente l'emendamento su nuovi incrementali a sostegno del settore.

Scritto da Rf
Milleproroghe, più soldi all'ippica: emendamento ammissibile

Anche il settore dell'ippica, nella giornata di ieri giovedì 23 gennaio, è stato al centro dell'esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera.

Sono state presentate 2.004 proposte emendative al decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, alcune delle quali anche sul settore dell'ippica.

L'emendamento 41. 2. presentato da Luca De Carlo, Lucaselli, Prisco, Donzelli al decreto Milleproroghe sulle misure per incentivare e rafforzare il settore ippico a livello nazionale è stato ammesso. Si tratta di nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento dell'ippica.
 
“Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare – si legge nel testo - le maggiori attività rese nella tutela del made in Italy e nel contrasto all’Italian sounding, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall’anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 300mila euro a decorrere dall’anno 2020 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. All’onere di cui alla presente disposizione, pari a 1,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede: a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 300mila euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
 
L'emendamento 41. 011. sulle disposizioni in materia di semplificazione dei pagamenti della pubblica amministrazione nel settore ippico, presentato da Gagnarli, Gallinella, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, invece, è stato dichiarato inammissibile.
 
“Il ministero delle Politiche agricole alimentari forestali – si legge nel testo - al fine di diminuire i costi gestionali, semplificare e ridurre i tempi delle procedure, può stipulare con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) convenzioni per l’erogazione dei pagamenti agli operatori del settore ippico, nell’ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio, a favore di un numero rilevante di operatori. Gli eventuali oneri per la stipula delle convenzioni trovano copertura negli stanziamenti di bilancio sui relativi capitoli di spesa preposti ai pagamenti. Con decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le modalità di trasferimento delle risorse nonché i criteri di verifica e controllo. Il ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le debite variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo in ordine alla istituzione di piani gestionali dei capitoli di spesa”.
 
L'emendamento 41. 085. presentato da Germanà, Sangregorio sulla definizione transattiva delle controversie con i soggetti titolari di concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive è stato dichiarato anch'esso inammissibile.
 
“Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 – si legge nel testo - così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei princìpi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012. 2. Il ministero dell’Economia e delle finanze, il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati: a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, pari al 50 per cento della somma accertata nelle predette pronunce, oltre accessori per interessi e rivalutazione; b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro per l’anno 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
 
Più in generale, per quanto riguarda il Mipaaf, l'emendamento 18. 01. presentato dalla deputata Silvia Benedetti sul rafforzamento attività ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali è risultato ammesso.
 
Ecco il testo: “Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell’amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il triennio 2020-2022, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, un contingente di complessive 102 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed Icqrf del medesimo ministero e così composto: 2 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; 80 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; 20 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l’importo di euro 4.067.809 annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ai sensi dell’articolo 43 del presente provvedimento”.

 

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