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Lazio, in vigore nuove norme sul gioco: distanze anche per attività esistenti

04 marzo 2020 - 10:18

Gli esercizi commerciali del Lazio hanno 18 mesi di tempo per togliere gli apparecchi da gioco che violano il distanziometro, i titolari delle sale dedicate 4/5 anni.

Scritto da Fm
Lazio, in vigore nuove norme sul gioco: distanze anche per attività esistenti

Dopo diversi giorni di attesa, è stato pubblicato, sul Bollettino ufficiale regionale, il testo del cosiddetto "Collegato di bilancio", approvato nella sua interezza dal consiglio regionale del Lazio il 21 febbraio e comprensivo di una serie di misure per gli esercizi di gioco, che vanno a modificare la legge in materia del 2013.

 

In primis, rendendo retroattiva la normativa vigente anche per le attivtà di gioco già autorizzate alla data di entrata in vigore del Collegato: entro i diciotto mesi successivi per gli apparecchi installati in esercizi pubblici commerciali ed entro i quattro anni successivi, ovvero entro i cinque anni successivi nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014 per le sale da gioco, oltre che per le nuove concessioni.

 

Un punto che è stato fortemente attaccato dalle associazioni di rappresentanza del settore per la violazione del diritto di impresa, l'espulsione dal territorio regionale di tante aziende, costrette a licenziare, a delocalizzare o a chiudere, e per i pesanti effetti anche sui futuri bandi di concessione
E criticato anche da Domenico Faggiani, responsabile del Tavolo dell'Anci sulle problematiche del gioco e membro dell'Osservatorio regionale del Lazio sul Gap per il mancato confronto "interno" durante la fase di stesura delle nuove norme.
 
Senza dimenticare che "in caso di contrasto tra le disposizioni di cui al comma 1 e le disposizioni comunali, si applicano le norme più restrittive".
Unica nota positiva la non applicazione del distanziometro "agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all’interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell’ippodromo".
 
Scorrendo il testo della legge "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione" all'articolo 15 poi si evidenzia la modifica alle modalità di calcolo del distanziometro, con la sostituzione del termine 'distanza' con 'raggio' per "garantire una lontananza maggiore degli esercizi con slot machine rispetto ai luoghi sensibili", almeno nelle intenzioni dei consiglieri regionali proponenti.
Inoltre, la dicitura "Slot free-RL” utilizzata per indicare gli esercizi privi di apparecchi è stata sostituita da “No Slot-RL".
 
IL TESTO INTEGRALE SUL GIOCO - Art. 15 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico (Gap)” e successive modifiche) 1. Alla l.r. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 4: 1) al comma 1, le parole: “una distanza” sono sostituite dalle seguenti: “un raggio”; 2) al comma 1 bis: 2.1 le parole: “altri luoghi sensibili oltre a quelli previsti” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori limitazioni a quelle previste”; dopo le parole: “impatto sul territorio” sono inserite le seguenti: “, della distribuzione oraria”; 2.3 le parole: “e del disturbo della quiete pubblica.” sono sostituite dalle seguenti: “e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica.”; 3) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti: “1 ter. In caso di contrasto tra le disposizioni di cui al comma 1 e le disposizioni comunali, si applicano le norme più restrittive. 1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all’interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell’ippodromo.”; b) all’articolo 5: 1) alla rubrica le parole: 'Slot free-RL' sono sostituite dalle seguenti: 'No Slot-RL'; 2) al comma 1 le parole: 'Slot free-RL' sono sostituite dalle seguenti: 'No SlotRL'; c) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente: "2 bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i comuni trasmettono all’Osservatorio, entro un anno dalla data di approvazione della presente disposizione, una mappatura, da aggiornare annualmente, delle sale da gioco autorizzate sul proprio territorio, tenendo conto delle limitazioni di cui all’articolo 4.”; d) dopo l’articolo 11 è inserito il seguente: “Art. 11 bis (Disposizioni transitorie) 1. Le limitazioni di cui all’articolo 4 si applicano anche agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all'interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco si adeguano, entro i diciotto mesi successivi a tale data, a quanto previsto all’articolo 4, anche attraverso la rimozione degli apparecchi stessi, in coerenza con quanto stabilito nell’Intesa sancita dalla Conferenza unificata del 7 settembre 2017 concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico. 3. Le limitazioni di cui all’articolo 4 si applicano alle nuove concessioni in materia di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, e ai titolari delle sale da gioco esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che si adeguano entro i quattro anni successivi a tale data, ovvero entro i cinque anni successivi alla medesima data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014. 4. I comuni possono prorogare fino a quattro anni il termine di cui al comma 2 per la rimozione degli apparecchi per il gioco d’azzardo qualora gli stessi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.”.
 

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