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Tar Lazio accoglie ricorso di una tabaccheria: 'Distanze rispettate'

06 marzo 2020 - 10:17

Il Tar Lazio accoglie il ricorso del titolare di una rivendita di biglietti del Lotto a Montaquila, dopo la verifica delle distanze di due punti vendita già esistenti.

Scritto da Redazione
Tar Lazio accoglie ricorso di una tabaccheria: 'Distanze rispettate'

Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda) ha accolto il ricorso proposto dal titolare della rivendita di generi di monopolio ordinaria di Montaquila (provincia di Isernia, in Molise), contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per l’effetto ha annullato il provvedimento con il quale la direzione interregionale Adm non aveva autorizzato il rilascio delle concessioni relativa al gioco del Lotto nei confronti del titolare della tabaccheria, situata in un centro commerciale della città.

Il Tar Lazio ha annullato i decreti direttoriali dell'Adm "nella parte in cui omettono - si legge nella sentenza - di ricomprendere nell’ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto, le rivendite speciali poste in bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza pure essendo queste precedenti nella legge e di tutti gli atti antecedenti, consequenziali o connessi, nonchè per quanto di ragione per il riconoscimento del diritto della ditta ricorrente ad ottenere il rilascio della concessione per la raccolta del gioco del Lotto, nonché per la condanna dell’Agenzia, Direzione Interregionale, al risarcimento dei danni subiti dal mancato rilascio dell’autorizzazione a far data della domanda".
 
Il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato dal titolare della tabaccheria "vista l’impugnazione - si legge nel testo - con la quale è stato contestato l’atto di diniego dell’autorizzazione al rilascio della concessione relativa al gioco del lotto, oltre agli atti presupposti e connessi, come in epigrafe indicati".
 
Il tribunale ha rilevato che la parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto "disparità di trattamento, violazione e falsa applicazione della legge n. 1293/1957e art. 53 DPR 1074/1958; difetto ed insufficienza di motivazione; eccesso di potere; contraddittorietà tra più atti; eccesso di potere per violazione ed errata interpretazione dei provvedimenti amministrativi; vizio di motivazione e vizio di illogicità manifesta e contraddittorietà; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione".
 
Inoltre, il Tar ha rilevato che, in particolare, oggetto del contendere "è la contestata distanza esistente - si legge nella sentenza - tra la rivendita del richiedente e la preesistente ricevitoria del lotto più vicina, distanza che, a detta dell’amministrazione, sarebbe inferiore a mille metri (distanza minima stabilita dal decreto direttoriale 16 maggio 2007, onde ritenere possibile l’istituzione di una nuova ricevitoria, anche in deroga al requisito di redditività)".
 
"Il Collegio ha disposto una verificazione - continua il Tar - al fine di accertare l’esatta distanza esistente tra la rivendita ordinaria, di cui è titolare il ricorrente (sita all’interno di un centro commerciale con sede a Montaquila, frazione Roccarivondola) e la preesistente ricevitoria più vicina (rivendita ordinaria, sita nella medesima località alla Via Donatello, 12). Dalla verificazione, espletata dall’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Montaquila, è emerso che l’effettiva distanza tra la ricevitoria preesistente e l’ingresso della rivendita di cui è titolare l’istante, è pari a 1014,65 metri".

 

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