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Covid-19, nel decreto del governo la proroga dei versamenti per il settore dei giochi

15 marzo 2020 - 16:57

Misure anche sul gioco nel decreto del governo sull'emergenza Covid-19: sospesi versamenti e molte norme in Stabilità e Dl fiscale.

Scritto da Anna Maria Rengo
Covid-19, nel decreto del governo la proroga dei versamenti per il settore dei giochi

Proroga dei versamenti nel settore dei giochi e di numerose disposizioni contenute nella legge di Stabilità e del decreto fiscale, oltre che potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche se a fini non attinenti il gioco. Sono due degli articoli del decretone del governo per sostenere imprese, lavoratori, sanità e famiglie all'esame del pre-consiglio dei ministri e che sarà approvato nella serata di oggi, domenica 15 marzo. Rispetto al testo di ieri, ci sono dunque numerose disposizioni che chiamano in causa il settore non in modo indiretto, ma diretto.

LE MISURE PER SLOT E VLT - In particolare, come si legge nella bozza che Gioconews.it ha potuto visionare ma che è quasi definitiva, "I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020".

IL CANONE PER LE SALE BINGO - "A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni - si legge ancora - non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività".


LA LEGGE DI STABILITA' E IL DECRETO FISCALE - Sempre in riferimento ai giochi e a quanto prevedono per il settore sia la legge di Stabilità che il decreto fiscale, "I termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (la gara per le nuove concessioni Ndr) e dagli articoli 20 (sanzione per la lotteria degli scontrini Ndr), 24 (proroga gare scommesse e bingo Ndr), 25 (termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco Ndr) e 27 (registro unico degli operatori del gioco pubblico Ndr) del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 sono prorogati di 6 mesi".

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA - La relazione ilustrativa spiega i motivi che hanno portato alla redazione di queste disposizioni: "I Dpcm adottati nei mesi di febbraio e di marzo per far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio nazionale hanno previsto la chiusura, prima su una parte del territorio poi sull’intero territorio nazionale, delle sale giochi, sale con apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b) del Tulps (Vlt) e, parzialmente dei bar ed altri esercizi pubblici ove sono collocati il maggior numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) del Tulps (Awp), rendendo, pertanto, impossibile o difficile la raccolta di gioco pubblico, anche in considerazione del divieto di spostamento fisico sul territorio (che riguarda naturalmente anche gli operatori del gioco) e che impedisce materialmente il prelievo del contante dagli apparecchi medesimi.

La sospensione dei termini di versamento del Preu di cui al comma 1 dell’articolo e la correlata facoltà di rateizzazione delle somme dovute consentirebbe, peraltro, all’intera filiera del gioco e ai concessionari di Stato di far fronte all’emergenza di tipo finanziario prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali.
Il comma 2 stabilisce che il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono dovuti per i periodi di sospensione dell’attività, disposti in relazione all’emergenza sanitaria in atto.
Il comma 3 proroga di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all’insorgere dell’emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione".

 

IL POTENZIAMENTO DELL'ADM - Previsto anche il potenziamento dell'Adm, chiamata a svolgere, a seguito del Covid-19, un lavoro supplementare, anche se non in materia di giochi. "Per l’anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall’emergenza sanitaria Covid 19, sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE - Si parla di gioco anche nel titolo quarto del decretone quarto del decretone, recante "Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese".

LA SOSPENSIONE DI RITENUTE, CONTRIBUTI E ASSICURAZIONE - In dettaglio, l'articolo 57 prevede la "sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria" fino al 30 aprile (una misura già prevista con il Dl del 2 marzo) anche per "i soggetti che gestiscono sale gioco, biliardi" e quelli che "gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati".

Tra li versamenti rinviati, anche il pagamento dell'Isi che scadeva domani, lunedì 16 marzo, per videogiochi, grup, comma /c e comma 7a a moneta, flipper, calcetti, ecc..

GLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI - Il decreto dispone anche la "Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)" per "1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. 

2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
5. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
6. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi".

Di interesse per il settore anche la "Rimessione in termini per i versamenti". Il testo prevede infatti che "1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020".

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