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Il Dl Rilancio in Senato, al via esame lampo di norme su scommesse

10 luglio 2020 - 07:55

Trasmesso in Senato il Dl Rilancio e le sue norme sull'ulteriore tassazione delle scommesse sportive e sulla lotterie degli scontrini.

Scritto da Anna Maria Rengo
Il Dl Rilancio in Senato, al via esame lampo di norme su scommesse

 

Tempi stretti, ed esame lampo. E' stato assegnato alla commissione Bilancio del Senato il ddl n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ossia il cosiddetto decreto Rilancio.

Le Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali dovranno esprimere il loro parere in sede consultiva.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è atteso in Aula martedì 14 luglio.
Confermate le norme sul gioco: l'ulteriore tassazione (lo 0,5 percento in più) delle scommesse, così da alimentare il fondo salva-sport, e il rinvio al 2021 della cosiddetta lotteria degli scontrini.

IL TESTO INTEGRALE

Articolo 217
(Costituzione del « Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale »)
1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il « Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale » le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

Articolo 141
(Lotteria dei corrispettivi)
1. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’inizio del primo periodo le parole « A decorrere dal 1° luglio 2020 » sono sostituite dalle parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 »

 

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