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Abruzzo e Gap: al via audizioni su testo unificato, le norme proposte

02 ottobre 2020 - 10:14

Ci sono anche un distanziometro di 300 metri e il divieto di ticket redemption per i minori nel testo unico sul Gap oggetto delle audizioni al via al Consiglio d'Abruzzo.

Scritto da Fm
Abruzzo e Gap: al via audizioni su testo unificato, le norme proposte

Inizieranno martedì 6 ottobre, nella commissione Salute, le audizioni relative al Testo unificato sul contrasto al Gap all'esame del consiglio regionale dell'Abruzzo, frutto dell'intersezione delle proposte n. 73/ 2019 di iniziativa consiliare – consiglieri Paolucci, Legnini, Pepe “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico” e n. 82/2019 di iniziativa dei consiglieri Testa, Quaglieri “Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche”.

Ad essere auditi saranno il responsabile del Servizio delle dipendenze area Marsica - Asl 1 Abruzzo, Adelmo Di Salvatore, e la responsabile del Servizio delle Dipendenze area L'Aquila - Asl 1 Abruzzo, Daniela Spaziani.

 

L'accelerazione dell'iter cerca di ovviare alla scadenza delle autorizzazioni in essere alla fine dell'agosto di quest'anno. 
 
Nella nota informativa allegata alla proposta si legge che “Per la formulazione del testo unificato è stato scelto come testo base quello del progetto di legge n.82/2019 poiché, come si evince anche dal titolo 'Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche' ha una portata più ampia e generale rispetto all’altro che invece disciplina una sola tipologia di dipendenza patologica e cioè quella relativa al gioco d’azzardo collocata nel secondo dei cinque Titoli in cui si articola il p. di l. n.82/2020”.
 
DISTANZE E LUOGHI SENSIBILI - L’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici "non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili: 1) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università; 2) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, all’assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette; 3) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi; 4) le caserme militari; 5) i centri di aggregazione di anziani; 6) tutti i luoghi di culto; 7) i cimiteri e le camere mortuarie; 8) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat; 9) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati".
 
LE COMPETENZE DEI COMUNI E LE TICKET REDEMPTION – Nell'articolo dedicato ai poteri degli Enti locali, si legge che “I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili, diversi da quelli definiti dall’articolo 9, comma 1, lett. c), per i quali non può essere rilasciata l’autorizzazione di cui al comma 2, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. I Comuni possono, altresì, disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco lecito per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale. 6. In materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo si applica la vigente normativa statale, ed in particolare l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”.
Nello stesso articolo campeggia il divieto di “consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 7, lettera cbis), del Rd 18 giugno 1931, n. 773”.
 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI ESERCENTI - La proposta prevede, fra l'altro, l'approvazione del Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, di durata triennale l'istituzione dell’Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche quale organo di monitoraggio e proposta della Giunta regionale per le attività previste dalla legge, la formazione e l’aggiornamento obbligatorio per gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o vengono somministrate bevande alcoliche, e per il personale ivi impiegato, nonché per gli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale, la realizzazione di forme di collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnate nell’ambito della prevenzione e del trattamento del disturbo da gioco d’azzardo e della dipendenza dalle nuove tecnologie.
 

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