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Dl Riaperture, da Fi e Iv la richiesta di riavviare il gioco in zona gialla

14 maggio 2021 - 13:22

In commissione Affari sociali della Camera le proposte di modifiche al Dl Riaperture, tra queste Iv e Fi chiedono di riaprire il gioco in zona gialla.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dl Riaperture, da Fi e Iv la richiesta di riavviare il gioco in zona gialla

Si parla anche di riavvio dell'attività del gioco legale nelle zone gialle, tra le proposte di modifica al Dl Riaperture, all'esame della commissione Affari sociali della Camera. Tra gli emendamenti pervenuti, che dovranno preliminarmente passare il vaglio di ammissibilità, ne figurano infatti due in materia di gioco, rispettivamente a prima firma di Massimo Ungaro (Italia Viva) e di Mauro D'Attis (Forza Italia).

I due emendamenti variano soprattutto per quanto attiene la richiesta di autorizzare le attività delle sale: dal 25 giugno il primo, dal 1° giugno il secondo.

Ecco i testi integrali delle due proposte.

Art. 4-bis.
(Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino)
1. Dal 25 giugno 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4.03. Ungaro, Noja, Vitiello


Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Attività di gioco pubblico)
1. Sono consentiti dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività di gioco pubblico svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi e nelle sale Bingo. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico.
2. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid- 19 di cui all’articolo 9.
7.02. D’Attis, Bagnasco, Novelli

 

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