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Prevenzione gioco minorile, Ddl Rauti assegnato in sede redigente

23 settembre 2021 - 07:27

Sarà la commissione Affari costituzionali del Senato a esaminare in sede redigente il Ddl Rauti sul gioco minorile e la prevenzione della criminalità nelle sale gioco autorizzate.

Scritto da Anna Maria Rengo
Prevenzione gioco minorile, Ddl Rauti assegnato in sede redigente

Assegnato in sede redigente (e non referente, come avviene di solito) l'esame, affidato appunto alla prima commissione permanente Affari costituzionali, del disegno di legge della senatrice Isabella Rauti (FdI) e altri recante "Disposizioni in materia di rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale gestite da soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2269)". Sul testo dovranno esprimere i loro pareri le commissioni Giustizia, Bilancio e Finanze.

 

IL TESTO - Il Ddl prevede che "L’accesso alle aree ove sono installate slot e Vlt" sia "consentito esclusivamente previa verifica della maggiore età e della non presenza nelle liste di un registro di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco”.

A dare ulteriore dettagli è la stessa Rauti, nella presentazione del disegno di legge.
La senatrice richiama le normative in materia già in vigore: il decreto legge n. 90 del 2011, che ha chiaramente prescritto il divieto partecipazione dei minori a tutti i giochi pubblici, introducendo specifiche sanzioni amministrative (attualmente pecuniarie, fino a 20.000 euro per violazione e con la chiusura dell'esercizio fino a 30 giorni) e la sospensione per gli esercenti dalla possibilità di intrattenere rapporti contrattuali con i concessionari delle reti telematiche, e prescritto anche l’identificazione dei giocatori da parte degli esercenti “mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento”, come pure il decreto legge n.158 del 2012, che ha specificato il divieto più generale di accesso ai minori “nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali … e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse”, e il decreto legge n. 87 del 2018 con il quale l'accesso agli apparecchi da intrattenimento è consentito esclusivamente “mediante l'utilizzo delle tessera sanitaria" per "impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori”.
Per Isabella Rauti “un'adeguata evoluzione della regolamentazione in materia può, immediatamente, garantire una più elevata responsabilizzazione degli esercenti per migliori controlli per tutte le finalità di interesse pubblico (divieto di accesso dei minori, prevenzione della criminalità, prevenzione delle dipendenze) e inoltre, (tramite la definizione delle opportune soluzioni tecnologiche, nell’ambito delle specifiche di funzionamento delle reti telematiche pubbliche di controllo dei giochi), definire ed avviare il Registro di autoesclusione dall’accesso al gioco, in analogia (ed integrabile) a quello già esistente per il gioco a distanza (unitario per tutti i siti di gioco con concessione italiana) nonché a significative esperienze internazionali.
 
La possibilità di filtrare l’accesso alle aree di gioco attraverso la richiesta di un documento di riconoscimento, per i minori di età, in tutti i casi e per i maggiorenni, con l’introduzione di un registro di autoesclusione regolamentabile per i cittadini residenti, rappresenta l'opportunità di perseguire una serie di finalità particolarmente coerenti con gli obiettivi pubblici di regolamentazione della domanda di gioco e di prevenzione di sicurezza e sanità pubbliche.
Ciò consentirebbe ad esempio di rendere più efficace il divieto di accesso – quindi di gioco – dei minori alle aree dedicate al gioco, nonché garantisce la responsabilizzazione degli esercenti nel filtrare l’accesso al gioco (non solo in termini funzionali, ma anche con l’inasprimento delle sanzioni esistenti). Tra gli altri vantaggi anche la possibile integrazione con il Registro unico di autoesclusione dal gioco a distanza, già attivo per l’intera rete a distanza in concessione attiva in Italia (tutti gli operatori)”.

L'esponente di Fratelli d'Italia quindi passa ad elencare una serie di precedenti in tal senso, in vari Paesi europei, con i relativi risultati dell'adozione di nuovi strumenti di controllo. “Il Paese nel quale lo strumento del Registro ha avuto più esteso utilizzo è la Spagna: il Registro delle esclusioni (Rgiaj) è gestito per il gioco a distanza dal ministero delle Finanze ma, nel rispetto delle rispettive competenze, ad esso si aggiungono i Registri locali delle singole Comunidad. La registrazione avviene su base volontaria ed è permanente, ma è possibile cancellarsi dopo 6 mesi. L’iscrizione al Registro nazionale riguarda direttamente il gioco online: a seguito della registrazione, il nominativo dell’iscritto viene comunicato alle autonomie locali, affinché si possa procedere alla iscrizione nei singoli Registri. Il numero degli iscritti è in continuo aumento: istituito nel 2012, ha raggiunto i 30.000 iscritti nel primo anno, superando i 40.000 nel 2017 ed arrivando ad oltre 56.000 a gennaio 2021 (a titolo di confronto, le persone in cura per dipendenza da gioco in Italia sono meno di 13.000, a fronte di un maggior numero di residenti). Ancora, appositi registri gestiti dagli operatori nelle reti di sale specializzate sono attivi in Germania, Austria, Svizzera, in Queensland e South Australia, in Québec e Montreal in Canada”.
 
Passando ad enucleare gli obiettivi del disegno di legge presentato, la senatrice evidenzia: “La disposizione proposta dal presente disegno di legge, che riscrive l'articolo 9-quater del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, consente in primo luogo di superare le carenze dell’attuale sistema di controllo, che risulta incompleto in quanto si limita a prevedere l’obbligo di introduzione della tessera sanitaria all’interno degli apparecchi per avviare la sessione di gioco, presupponendo, quindi, già violato il divieto di ingresso del minore al locale di gioco.
A tale scopo, la disposizione rimette al ministero dell’Economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente regolatore dei giochi in concessione statale, di concerto con il ministero dell’Interno, competente per la pubblica sicurezza, l’individuazione di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare fisicamente e automaticamente l’accesso alle sale mediante il controllo di tutti i documenti utili alla certificazione della identità personale e, quindi, anche della maggiore età; l’individuazione di specifiche soluzioni tecniche che consentano l’accesso unicamente a seguito della verifica dei dati anagrafici (senza la loro memorizzazione) consente inoltre la regolamentazione di un registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco, per le finalità di prevenzione primaria del disturbo da gioco, in analogia a quanto già implementato per il gioco a distanza.
La regolamentazione tecnica, quindi, è volta a superare le attuali disfunzioni mantenendo fin da subito il controllo dell’identità degli avventori in ogni caso ed a disciplinare per più estese finalità di interesse pubblico, previo un periodo almeno annuale di sperimentazione, l’intera materia sotto ogni aspetto procedurale e tecnologico entro 24 mesi.
Sempre nell’ottica di garantire più elevati livelli di osservanza, in primo luogo, del divieto di ingresso ai minori negli esercizi considerati e soprattutto del divieto di partecipazione al gioco dei minori di età (art. 24, comma 20, del decreto legge n. 98 del 2011 convertito nella legge 111/2011), nonché, nel tempo, del rinnovato sistema di controllo di accesso alle sale anche mediante l’implementazione del registro di autoesclusione, è proposto l’inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste tramite l’innalzamento (fino al raddoppio) delle stesse, che passano da un minimo di euro diecimila ad un massimo di euro quarantamila, anziché da un minimo di euro cinquemila ad un massimo di euro ventimila come previsto dalla disposizione vigente (art. 24, comma 21, decreto-legge n. 98 del 2011), per il caso di violazione degli obblighi gravanti sugli esercizi”.
 
 
 

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