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CdS respinge appello Bolzano: sale gioco aperte almeno fino a luglio

21 gennaio 2022 - 12:01

Il Consiglio di Stato respinge l'appello del Comune di Bolzano, così le sale gioco resteranno aperte fino alle udienze relative all'effetto espulsivo.

Scritto da Daniele Duso
CdS respinge appello Bolzano: sale gioco aperte almeno fino a luglio

Il Consiglio di Stato VI Sezione respinge l’appello cautelare del Comune di Bolzano ed evita la chiusura delle sale gioco sul territorio, almeno fino a luglio 2022.

"Il Cds ha accolto le nostre difese", spiega l'avvocato Gianfranco Fiorentini, uno dei rappresentanti di alcuni titolari di sale gioco contro cui si è mossa l'amministrazione locale bolzanina, "ha respinto l’appello cautelare del Comune di Bolzano avverso le recenti ordinanze del Tar Bolzano che avevano confermato le sospensive concesse nell’anno 2017".

Così le sale di Bolzano restano aperte, e lo saranno almeno fino a luglio 2022, quando ci saranno le udienze per la decisione nel merito sulla questione dirimente relativa all’effetto espulsivo.

"Considerato che l’ordinanza appellata (quella del Tribunale di giustizia amministrativa, ndr)", si legge nell'ordinanza del CdS, "ha statuito negativamente su un’istanza di modifica della misura cautelare motivata sulla base dalla circostanza di nuove aperture di sale giochi nel Comune di Bolzano (dimostrando l’assenza del lamentato effetto espulsivo del gioco legale in relazione con la legge provinciale n. 13/1992) e di un nuovo orientamento di questo Consiglio di Stato, che in alcune recenti ordinanze cautelari avrebbe rigettato le istanze di sospensiva dei provvedimenti emessi dal Comune di pronuncia della decadenza delle licenze con conseguente chiusura delle sale giochi, ritenendo non più ostativa per il decidere la pendenza dei ricorsi per revocatoria avverso la sentenza n. 1618/2019", e considerando che "le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare" e "le circostanze fattuali sopravvenute successivamente al primo provvedimento cautelare", il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l'appello.

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