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Riordino gioco, bozza di legge delega in Cdm nei prossimi giorni

15 febbraio 2022 - 16:15

Secondo quanto apprende GiocoNews.it la bozza di legge delega sul riordino del gioco è attesa in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni.

Scritto da Amr
Riordino gioco, bozza di legge delega in Cdm nei prossimi giorni

Ultimi passi prima del “traguardo” per la bozza di legge delega approntata dal ministero dell'Economia per il riordino del gioco pubblico.

Il testo, secondo quanto apprende GiocoNews.it da fonti istituzionali, ha superato il vaglio della Ragioneria dello Stato e quindi il ministero dell'Economia e delle Finanze la trasmetterà al Consiglio dei ministri nei prossimi giorni, per il suo via libera e il successivo iter parlamentare di approvazione che porterà poi, appunto, l'Esecutivo e il Mef emanare i decreti attuativi.

I CARDINI DEL RIORDINO - Secondo la bozza del Ddl che GiocoNews.it aveva potuto visionare, l'obiettivo è garantire regole trasparenti e uniformi sull'intero territorio nazionale, la razionalizzazione dell'offerta, la revisione delle licenze di pubblica sicurezza, la tutela dei soggetti più vulnerabili attraverso misure tecniche e normative, ma anche la previsione di forme di compartecipazione degli enti locali e delle Regioni al gettito erariale.

 
I PALETTI ORDINAMENTALI E I CRITERI - Nella bozza inoltre è previsto che i decreti siano "adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, con particolare riguardo a quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in modo da assicurare il contrasto al disturbo da gioco d'azzardo e la lotta al gioco illegale e alle frodi a danno dell'erario, garantendo l'invarianza o l’incremento delle corrispondenti entrate, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i princìpi delle norme di attuazione della presente lettera; b) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in funzione della pianificazione della dislocazione locale di cui alla lettera a) del presente comma, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque improntata ai criteri della riduzione, della specializzazione e della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilità del concessionario ovvero del titolare dell'esercizio; c) individuazione dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, della previsione di una superficie minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati e delle fasce orarie di gioco con criteri omogenei per tutti il territorio nazionale; d) revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla raccolta lecita del gioco; attribuzione delle licenze solo previa verifica dell’iscrizione di tutti gli operatori di gioco in un apposito albo la cui tenuta ed il cui aggiornamento sia demandata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Conseguente istituzione di un albo che sostituisca, ad invarianza di gettito, il Registro degli operatori del gioco pubblico di cui all’articolo 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. e) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo (Dga) e di gioco minorile, quali: diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco; certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili; divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni 18; f) revisione, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto dell'eventuale normativa dell'Unione europea di settore, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento, nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere, ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; revisione della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta; g) coordinamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in merito alle attività di vigilanza regolamentare, informativa ed ispettiva e più in generale di ogni attività di contrasto all’illegalità anche attraverso il rafforzamento di strutture interne all’Agenzia delle dogane e dei monopoli che coordinano, permanentemente, le attività ispettive di tutti gli organi dello Stato coinvolti nelle operazioni di contrasto agli illeciti nel settore del gioco; h) rafforzamento del contrasto ad ogni forma di gioco d’azzardo illegale, soprattutto quello offerto via web da soggetti che utilizzano piattaforme collocate al di fuori del territorio dello Stato; revisione dell’apparato sanzionatorio, penale ed amministrativo, prevedendo un innalzamento delle sanzioni e l’ampliamento della platea dei soggetti nei cui confronti prescriverne l’applicazione, ivi compresi i gestori dei punti vendita, ed introducendo l’autonoma rilevanza penale dell’evasione di imposte da giochi quale nuova ipotesi di reato; i) introduzione dell’obbligo, a carico dei concessionari, del tracciamento di tutti i riversamenti derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete di raccolta, con esclusione dei pagamenti delle vincite e dei rimborsi nonché dei riversamenti a favore dello Stato o dell’Agenzia per pagamenti di imposte, tasse o utili erariali l) ferma restando la normativa di contrasto alle infiltrazioni mafiose, rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti, ivi comprese società fiduciarie e trusts, che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici; previsione di una responsabilità estesa ai soci per le società di capitali di minori dimensioni; ampliamento delle ipotesi delittuose preclusive al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni; m) estensione della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera l) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere dell'offerta attivate dalle società concessionarie dei giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali esistenti, fermo restando la responsabilità specifica dei punti di gioco per le violazioni in materia di gioco minorile e delle norme a tutela del gioco responsabile; n) introduzione dell’obbligo della licenza di pubblica sicurezza per i titolari di tutti i punti di offerta di gioco con conseguente superamento di altre forme di titoli autorizzatori; o) previsione di forme di compartecipazione al gettito da parte delle Regioni e degli Enti locali, anche mediante forme di compensazione con i trasferimenti e finanziamenti statali e che una percentuale delle sanzioni amministrative riscosse in base ai controlli effettuati dalla polizia locale siano destinate al Comune di riferimento; p) elenco delle norme abrogate e previsione di disposizioni transitorie finalizzate a garantire il rispetto delle convenzioni di concessione in essere. q) introduzione di un regime generale di gestione dei casi di crisi irreversibile del concessionario, nei casi di revoca o decadenza, con conseguente estinzione anticipata del rapporto concessorio, per assicurare la continuità della gestione e del servizio erogato, al fine di tutelare gli interessi sia dei giocatori, sia quelli erariali. r) prevedere il contenuto minimo dei contratti proposti dai concessionari ai punti di offerta di gioco, nonché prevedere l’obbligo di uniformarsi ai criteri e ai doveri conseguenti alle regole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e sottoposti al vaglio dell’Agenzia per la verifica di conformità".
 
 

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