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Sardegna: commissione Sanità approva testo Gap, al via audizioni

09 ottobre 2018 - 10:58

La commissione Sanità del Consiglio della Sardegna approva testo unificato sul Gap e avvia audizioni dei soggetti portatori di interesse.

Scritto da Fm
Sardegna: commissione Sanità approva testo Gap, al via audizioni

 

“Quest'oggi, con l'approvazione del testo unificato in materia di gioco d'azzardo patologico abbiamo fatto un importante passo in avanti per l'esame di un provvedimento molto atteso, in grado di qualificare la nostra azione legislativa perché mira a dare risposte ad un fenomeno, quello della diffusione del gioco d'azzardo e delle patologie e dei problemi ad esso correlati, che è meritevole di particolare attenzione”.

 

Così il consigliere Daniela Forma (Pd) commenta l'approvazione del testo unificato in materia di gioco d'azzardo patologico approvato dalla commissione Sanità del Consiglio regionale della Sardegna nella seduta di oggi, 9 ottobre, e sul quale avvierà le audizioni nei prossimi giorni.

 

Daniela Forma aveva ricevuto l'incarico di proporre alla Commissione un testo unificato che tenesse conto delle tre proposte di legge depositate sul tema: la n. 514, prima firmataria la stessa consigliera Daniela Forma, e le n. 56 e n. 280 che vedono quali primi firmatari rispettivamente i consiglieri Agus e Demontis.
 
 
“Il testo unificato che si compone di cinque parti – prosegue Forma – presta particolare attenzione alle competenze della Regione Sardegna in materia come pure a quelle dei Comuni, senza tralasciare il ruolo fondamentale dell'istituzione scolastica e dell'associazionismo. Il testo unificato verrà ora messo a disposizione di tutti i portatori di interesse perché facciano pervenire alla Sesta Commissione le loro osservazioni e, nei prossimi giorni, verrà formalizzato il calendario delle audizioni per consentire ai principali referenti sul tema di poter fornire un utile supporto alla discussione e alle scelte in materia del Consiglio Regionale. Sono numerosi infatti i soggetti portatori di interesse che in queste settimane hanno fatto richiesta di poter essere ascoltati  e tenuti in debito conto dalla Commissione”. 
 
 
IL TESTO UNIFICATO – Il testo su cui ora verteranno le audizioni in particolare si sofferma sulle competenze dei Comuni in materia di regolamentazione del gioco e contrasto al Gap. “1. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Art. 11 Agevolazioni e limitazioni in capo ai comuni 1. I comuni, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti di pianificazione regionale, possono individuare altri luoghi sensibili cui applicare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, con riguardo all'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. I comuni possono prevedere per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono o che rinunciano all'istallazione di slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle, agevolazioni (perenni o una tantum) sui tributi comunali (Imu, Tasi, Cosap e altri eventuali), secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali. Art. 12 Sanzioni amministrative 1. Il comune ha la competenza sui controlli dei locali in cui è esercitato il gioco tramite la polizia locale come pure la riscossione delle sanzioni amministrative. 2. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 8.000 euro. 3. I comuni istituiscono con i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo un apposito Fondo 'Proventi da controlli di conformità alla legislazione nazionale e regionale sul Gioco d'azzardo patologico' destinato alla concessione di premialità per i titolari di esercizi pubblici di cui all'articolo 11, comma 3, a campagne comunali di sensibilizzazione sul Disturbo da gioco d'azzardo o, in alternativa, a finalità di carattere sociale e assistenziale”. Inoltre, il testo prevede che la Regione si doti del Piano regionale del Gioco d'azzardo patologico (Gap), l'istituzione dell'Osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo e del logo regionale "Slot free Regione Sardegna" , la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco e della "Giornata regionale contro il Disturbo da gioco d'azzardo", la non concessione da parte della Regione del proprio patrocinio per le iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive che contengono e pubblicizzano attività che, benché lecite, favoriscono o inducono alla dipendenza da Gioco d'azzardo patologico, la stipula di protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale al fine di introdurre nelle scuole primarie e secondarie predisporre ulteriori iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti i potenziali rischi connessi al gioco . Infine, “la Regione autonoma della Sardegna sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e alla sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro. 2. La Regione può avvalersi, direttamente o per il tramite dell'Azienda per la tutela della salute (Ats), della collaborazione di enti e associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto”.
 

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