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Dl fiscale in Gazzetta: aumento Preu e proroga per bingo e scommesse

26 ottobre 2019 - 17:10

Sulla Gazzetta ufficiale del 26 ottobre il Dl fiscale: tra le disposizioni sui giochi l'aumento Preu, la proroga onerosa delle concessioni per bingo e scommesse, il registro unico.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dl fiscale in Gazzetta: aumento Preu e proroga per bingo e scommesse

Nella Gazzetta ufficiale di oggi, sabato 26 ottobre, il decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", che è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che contiene numerose disposizioni in materia di giochi, materia a cui è dedicato l'intero Capo II.

Confermati i contenuti dell'ultima bozza circolata: la proroga delle gare per scommesse e bingo e delle concessioni vigenti, lo slittamento del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco,  l'aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, l'istituzione del registro unico degli operatori del gioco pubblico, il blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione, il potenziamento dei controlli in materia di giochi, le disposizioni relative all'articolo 24 del decreto-legge  n.  98  del 2011, le misure sull'omesso versamento dell'imposta unica.     

IL TESTO INTEGRALE DELLE DISPOSIZIONI SU GIOCHI

Art. 24 



Proroga gare scommesse e Bingo

1. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "da indire entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle parole "da indire entro il 30 giugno 2020", le parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020", le parole "euro 6.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 7.500" e le parole "euro 3.500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500".
2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "anni dal 2013 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 2013 al 2020" e le parole "entro il 30  Settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2020".

Art. 25 



Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole "dopo il 31 dicembre 2019" sono sostituite
dalle seguenti: "decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145" e le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "entro i successivi dodici mesi".

 

Art. 26


Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento

1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con  Modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.

 

Art. 27


Registro unico degli operatori del gioco pubblico

1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalita' organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonche' di perseguire un razionale assetto sul territorio
dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attivita' in materia di gioco pubblico ed e' obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.
3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di operatori:
a) i soggetti:
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresi' proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) i soggetti:
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d) i concessionari del gioco del Bingo;
e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;
f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonche' i titolari dei punti per la raccolta scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;
g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
i) i concessionari del gioco a distanza;
l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati;
n) le societa' di corse che gestiscono gli ippodromi;
o) gli allibratori;
p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attivita' funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne fissa anche l'importo, in coerenza con quanto previsto dal comma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente
comma.
4. L'iscrizione al Registro e' disposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche' dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a:
a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 3), c), numero 3), f), h), l);
b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 2), c) numero 2), o);
c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero 1), c) numero 1) ed m);
d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g) ed i).
I soggetti che operano in piu' ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d'iscrizione. I soggetti che svolgono piu' ruoli nell'ambito della filiera del gioco sono tenuti al
versamento della somma piu' alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.
5. L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
6. L'omesso versamento della somma di cui al comma 4 puo' essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonche' ai tempi e alle modalita' di effettuazione del versamento di cui al comma 4.
8. L'esercizio di qualsiasi attivita' funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e l'impossibilita' di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso
di violazione del divieto e' dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale e' risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione.
10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro di cui al comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, l'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato
dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' abrogato.

 

Art. 28


Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione

1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalita' organizzata, le societa' emittenti carte di credito, gli
operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di
telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso.
L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo comporta l'irrogazione, alle societa' emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative
pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente articolo e' dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dove ha sede il domicilio fiscale del
trasgressore. Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

 

Art. 29


Potenziamento dei controlli in materia di giochi

1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali in elusione del
monopolio pubblico del gioco, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzato ad effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresi' alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo di cui al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo siano riversate al fondo medesimo.
2. All'articolo 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 e' abrogato.

 

Art. 30


Disposizioni relative all'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. All'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole "ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato" sono sostituite dalle seguenti:
"ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le societa' partecipate da fondi di investimento o assimilati, al titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al  direttore generale della societa' di gestione del fondo".

 

Art. 31


Omesso versamento dell'imposta unica

1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonche' di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonche' i divieti di offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o di autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed
amministrative previste, e' disposta, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta
unica di cui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, in base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutivita' non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La presente disposizione si applica altresi' ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attivita' e' esercitata, che risultino debitori d'imposta unica di cui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, anche in via
solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l'invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l'intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto pagamento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere
all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell'esercizio, il soggetto sanzionato e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla chiusura dell'esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suo
deposito. 

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito dell'attivita' ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo periodo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'escussione
delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il soggetto obbligato e' tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta giorni dall'escussione, a pena di decadenza della concessione.

LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Nel Capo I, dedicato al contrasto all'evasione fiscale, ci sono invece norme sulla lotteria degli scontrini.

 

Art. 19


Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 540, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.";
b) il comma 542 e' sostituito dal seguente: "542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che
consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresi', stabilite le modalita' attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di
cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla
gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e' incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.".

 

Art. 20


Sanzione lotteria degli scontrini

1. L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la sanzione di cui al comma 1 non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali gia' in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

 

 

 

 

 

 

 

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